RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CC 12 OTTOBRE 2016, N. 46277/16 RICORRENTE R. INDAGINI PRELIMINARI Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Opposizione - Contenuto - Differenze rispetto all'opposizione ex art. 410, comma 1, cod. proc. pen - Ragioni. In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 411, comma primo, cod. proc. penumero , la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla sussumibilità della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 131 bis, cod. penumero e non, come invece richiesto dall'art. 410, comma primo cod. proc. penumero per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, attesa la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse. La pronuncia ribadisce il principio già affermato da Quarta Sezione, numero 8384/16, CED 266227. SESTA SEZIONE CC 12 OTTOBRE 2016, N. 46277/16 RICORRENTE R. INDAGINI PRELIMINARI Opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto – Archiviazione de plano – Presupposti. In caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il Giudice delle indagini preliminari può disporre l’archiviazione senza fissare l’udienza camerale prevista dal combinato disposto degli artt. 409 e 410 cod. proc. penumero a condizione che argomenti in merito alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione e, segnatamente, in merito all’omessa indicazione delle ragioni del dissenso” rispetto alla sussumibilità della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 131 bis cod. penumero La pronuncia fa applicazione, con riguardo alla particolare ipotesi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, dei principi generale già affermati con riguardo alla richiesta di archiviazione di cui all’art. 410 cod. proc. penumero tra le altre, da ultimo, da Sesta Sezione, numero 53433/14, CED 262079, pur adattando l’onere motivazionale del giudice alla peculiare ipotesi di archiviazione stessa. SESTA SEZIONE UP 6 OTTOBRE 2016, N. 46616/16 RICORRENTE V. GIUDICE Competenza per territorio – Procedimento nei confronti di giudice tributario - Disciplina relativa ai procedimenti riguardanti magistrati – Applicabilità – Esclusione – Ragioni. In tema di competenza per territorio, non è applicabile, in caso di procedimento nei confronti di giudice tributario, la disciplina di cui all’art. 11 cod. proc. penumero giacché riferibile ai soli magistrati che esercitano la giurisdizione ordinaria e non anche ai giudici speciali. La pronuncia, oltre a confermare che l’art. 11 cit., facendo riferimento alla nozione di ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto”, evoca, anche letteralmente, l’esercizio delle funzioni giudiziarie ordinarie, chiarisce tra l’altro che la disciplina in oggetto è volta ad evitare il rischio di danni all’immagine di imparzialità dell’esercizio della funzione giurisdizionale che può apparire compromessa quando la stessa è amministrata da colleghi” anche funzionalmente vicini alle parti del processo ma non anche laddove abbia come destinatari soggetti privi di qualunque legame ordinamentale con i titolari dello ius dicendi sotto tale profilo, allora, sottolinea la sentenza, i giudici tributari, nell’esercizio delle loro funzioni, quale che sia la loro provenienza professionale, sono estranei all’ordine giudiziario tanto da essere sottoposti ad un diverso organo di governo autonomo. TERZA SEZIONE UP 7 LUGLIO 2016, N. 42738/16 RICORRENTE M. REATI CONTRO LA PERSONA Violenza sessuale - Caso di minore gravità – Criteri di valutazione - Presenza di un solo elemento della condotta di conclamata gravità - Sufficienza ai fini del diniego della diminuente - Sussistenza - Fattispecie. In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. penumero , deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. Fattispecie di reiterata commissione delle condotte ritenuta non compatibile con la circostanza attenuante in questione . Nel medesimo senso, Terza Sezione, numero 6784/15, CED 266272 e Terza Sezione, numero 21623/15, CED 263821. PRIMA SEZIONE CC 22 LUGLIO 2016, N. 46554/16 RICORRENTE D. ESECUZIONE Computo di pena espiata senza titolo – Presupposti – Verifica – Onere del giudice dell’esecuzione. In tema di computo di pene espiate senza titolo, poiché la detrazione della pena sofferta in eccesso in tanto opera in quanto, ex art. 657, comma 4, cod. proc. penumero , la pena espianda si riferisca a reato commesso anteriormente all’inizio della precedente carcerazione, spetta al giudice dell’esecuzione verificare tale presupposto, solo in caso di esito negativo potendo negarsi l’invocata fungibilità. Non risultano precedenti affermazioni espresse in tal senso.