RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 27 MAGGIO 2016, N. 44704/16 RICORRENTE P. I MPUGNAZIONI Revisione - Ordine di ripresa dell'esecuzione in caso di rigetto della richiesta di revisione - Efficacia immediata – Ragioni. Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, dispone, ai sensi dell'articolo 637, comma quarto, cod. proc. pen., la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'articolo 635, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza ciò in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà ex articolo 588, comma secondo, cod. proc. pen., sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne ad un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza irrevocabile che ha formato oggetto della richiesta di revisione e non in quella che respinge tale richiesta. Nel medesimo senso, Prima Sezione, n. 12081/2000, CED 217301. In senso difforme, invece, Prima Sezione, n. 5077/2000, CED 215244, secondo cui la ripresa dell’esecuzione della pena è atto dovuto del giudice, il quale rigetta in tutto o in parte l'istanza di revisione, e, dovendo seguire le sorti della sentenza, non è esecutiva se non quando questa divenga irrevocabile. TERZA SEZIONE UP 7 GIUGNO 2016, N. 44578/16 RICORRENTE G. ED ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO Truffa – Danno arrecato alla persona offesa – Mancato esercizio da parte della stessa di attività volte ad acquisire utilità economiche – Inclusione – Sussistenza - Fattispecie. Nel reato di truffa, il danno arrecato alla vittima non deve necessariamente conseguire ad una sua condotta commissiva, potendo, invece, sussistere anche in conseguenza di un comportamento meramente omissivo, nel senso che la vittima, indotta in errore, non compie quelle attività volte a far acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica alla quale ha diritto e che rimane, invece, acquisita al patrimonio altrui. Fattispecie di alienazione di dipinto sottoposto a vincolo dal Ministero per i beni culturali e ambientali senza presentazione alla sovrintendenza competente, nel termine di legge, della denuncia dell’ atto di trasferimento con conseguente impedimento all’ esercizio, da parte dello Stato, del diritto di prelazione . Nel medesimo senso, Seconda Sezione, n. 2808/2009, CED 242649 nonché Seconda Sezione, n. 5465/72, CED 121775. QUINTA SEZIONE CC 16 GIUGNO 2016, N. 44099/16 RICORRENTE D. IMPUGNAZIONI Giudice di pace – Termine per il deposito della sentenza - Assegnazione nel dispositivo di un termine superiore - Legittimità - Esclusione - Conseguenze sul termine per impugnare. La previsione di cui all'articolo 32 del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto articolo 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'articolo 544 cod. proc. pen., sicché non può trovare applicazione l'articolo 2 del citato decreto che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al Giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall'epoca della notificazione ex articolo 548 cod. proc. pen. Nel medesimo senso, tra le altre, Quinta Sezione, n. 9832/2014, CED 262737 Quinta Sezione, n. 43493/2014, Rv. 262955. SECONDA SEZIONE CC 5 LUGLIO 2016, N. 39348/16 RICORRENTE F. PROVE Intercettazione a cornetta sollevata - Utilizzabilità ai fini della misura cautelare – Sussistenza - Ragioni. Nel caso di intercettazione telefonica a cornetta sollevata , la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della privacy ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo scoperta dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 Cost. e 266 e 271 cod. proc. pen., non applicabili nella specie. Nel medesimo senso, già Sesta Sezione, n. 5497/13, CED 258799 e Quarta Sezione, n. 15840/2007, CED 236604.