RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 6 MAGGIO 2016, N. 42815/16 RICORRENTE I. ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Condanna per reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. o per agevolare l'attività di un'associazione mafiosa Esclusione dai benefici penitenziari Contestazione della circostanza aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991 Necessità Condizioni. In caso di delitti commessi dopo il 12 giugno 1991, ovvero successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 152/1991, che ha introdotto, all’art. 7, la circostanza aggravante dell’essersi avvalsi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero del fine di agevolare l’attività delle associazioni relative, al Tribunale di sorveglianza non è consentito ritenere sostanzialmente esistente l'aggravante medesima e, quindi, operante il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai sensi dell'art. 4 bis , comma 1, ord. pen., ove tale aggravante non sia stata contestata dal P.M. e, conseguentemente, non sia stata riconosciuta come sussistente dal giudice della cognizione, restando invece ferma tale possibilità per i reati commessi in data precedente. Nel medesimo senso, sez. I, n. 31636/14, inedita. Nel senso invece, della possibilità di negare i benefici penitenziari in caso di delitti commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 152/1991, a nulla rilevando il fatto che nel giudizio non sia stata contestata la circostanza aggravante in oggetto, tra le altre, sez. I, n. 4091/2010, CED 246053, sez. I, n. 17816/2008, CED 240005 e sez. I, n. 34022/2007, CED 237295. PRIMA SEZIONE CC 28 MAGGIO 2016, N. 42384/16 RICORRENTE L. ESECUZIONE. Revoca dell’indulto – Procedimento de plano – Applicabilità Esclusione. In tema di procedimento di esecuzione, rientra tra le ipotesi di procedimento de plano l'applicazione dell'indulto di cui all'art. 672, comma 1, c.p.p., ma non la revoca di esso, prevista dal diverso art. 674, comma 1, dello stesso codice, che, pertanto, deve essere disposta in seguito a regolare procedimento di esecuzione, da espletarsi con l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 666 c.p.p Nel senso, appunto, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revochi la concessione dell'indulto con procedura de plano , senza avviso alle parti e senza fissazione dell'udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore, sez. I, n. 42471/09, CED 245574 sez. I, n. 4979/1995, CED 200329 sez. I, n. 3656/1992, CED 192355. TERZA SEZIONE UP 4 MAGGIO 2016, N. 42827/16 RICORRENTE E. ED ALTRI. STUPEFACENTI. Droga parlata” Circostanza aggravante dell’ingente quantità – Ravvisabilità – Condizioni. In tema di stupefacenti, il giudice non può fondare il giudizio di sussistenza dell'aggravante della ingente quantità, sulla base esclusivamente di conversazioni intercettate, se da queste non emergano elementi specifici alla stregua dei quali individuare il raggiungimento della cosiddetta soglia minima , ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi valore soglia , determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006. La pronuncia reitera il principio già enunciato negli stessi termini da sez. II, n. 44220/13, CED 257666. QUARTA SEZIONE UP 19 APRILE 2016, N. 40699/16 RICORRENTE C. REATO. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Applicabilità ai reati di competenza del giudice di pace – Sussistenza. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. può trovare applicazione anche per i reati di competenza del giudice di pace. In senso contrario, sez. IV, n. 31920/15, CED 264420. La pronuncia qui segnalata evidenzia, nel senso dell’applicabilità, il carattere assolutamente generale dell'istituto già evidenziato da Sez. Un., n. 13681/16, CED 266593 nonché il fatto che nessuna indicazione normativa conforta la tesi negativa di più, proprio le differenze fra i due istituti e la natura più favorevole della disciplina prevista dall'art. 131-bis c.p. inducono a ritenere che quest'ultima sia applicabile nel rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace. Del resto, si aggiunge, sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che la disciplina sulla tenuità del fatto, che trova la sua ispirazione proprio nel procedimento penale avanti al giudice di pace, sia inapplicabile per i reati attribuiti alla competenza di quest’ultimo, sul presupposto che dovrebbe farsi unicamente riferimento a quella specifica e più stringente di cui all'art. 34 cit.