RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE UP 30 AGOSTO 2016, N. 37400/16 RICORRENTE F. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Truffa – Luogo di consumazione – Individuazione – Fattispecie. Il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente ne consegue che, in caso di pagamento effettuato a mezzo di bonifico bancario, luogo di consumazione del reato è quello ove si trova l’istituto bancario presso il quale è acceso il conto corrente del destinatario atteso che il consolidamento in termini economici dell'operazione in capo al soggetto attivo si realizza solo nel momento in cui la somma di. denaro bonificata viene accreditata su detto conto corrente, con conseguente e successivo addebito sul conto dell'ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità solo da tale momento La pronuncia reitera il principio già enunciato, tra le altre, da Quinta Sezione, n. 14905/09, CED 243608. SECONDA SEZIONE UP 30 GIUGNO 2016, N. 37015/16 RICORRENTE S. MISURE CAUTELARI. Misura cautelare disposta da giudice dichiaratosi incompetente - Nuova misura disposta dal giudice competente entro il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. - Interesse all'impugnazione della prima ordinanza - Sussistenza – Fondamento – Fattispecie. In caso di ordinanza cautelare emessa da giudice che si dichiari contestualmente incompetente, l’interesse dell’indagato ad impugnare, qualora il giudice competente abbia emesso nel termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen., altra analoga ordinanza, va ravvisato nella possibilità di presentare istanza per la riparazione dell’ingiusta detenzione, sicché detto interesse manca laddove la doglianza investa unicamente l’aspetto della sussistenza delle esigenze cautelari, non deducibile infatti sotto il profilo della ingiusta detenzione. Nel senso appunto, in generale, che l'interesse dell'imputato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare disposta dal giudice il quale si sia nel contempo dichiarato incompetente anche quando, entro il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., va visto in relazione alla utilità ai fini di una eventuale futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, Seconda Sezione, n. 19718/08, CED 239800. TERZA SEZIONE UP 22 GIUGNO 2016, N. 38500/16 RICORRENTE C. MISURE DI SICUREZZA. Confisca - Bene appartenente a persona estranea al reato – Impugnabilità della sentenza - Esclusione - Rimedi - Individuazione. Il terzo estraneo al reato non è legittimato all'impugnazione della sentenza nel capo relativo alla confisca di un bene di sua proprietà potendo invece far valere le sue ragioni con la proposizione di un incidente di esecuzione. La pronuncia reitera il principio enunciato da Terza Sezione, n. 23926/10, CED 247797. TERZA SEZIONE UP 21 GIUGNO 2016, N. 38828/16 RICORRENTE M. PROVE. Prove assunte nell'incidente probatorio - Partecipazione del difensore - Utilizzabilità. È legittima l'acquisizione e l'utilizzazione dei verbali dell'incidente probatorio formati in altro procedimento a carico dello stesso imputato con la partecipazione del suo difensore. Nel medesimo senso, Quinta Sezione, n. 13277/13, CED 254840. Sesta Sezione, n. 28845/02, CED 222744, ha poi chiarito che non ricorre inutilizzabilità soggettiva della prova raccolta in sede di incidente probatorio laddove il difensore abbia partecipato all'assunzione dell'atto, anche se all'epoca l'imputato era raggiunto da indizi di colpevolezza in ordine ad una contestazione diversa rispetto a quella, poi, definitivamente formulata in sede di rinvio a giudizio. QUINTA SEZIONE UP 19 FEBBRAIO 2016, N. 38236/16 RICORRENTE A. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Furto in abitazione - Luogo destinato a privata dimora – Requisiti – Fattispecie. Luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata sicché, in tanto il camper può essere considerato luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora in quanto sia accertato in concreto che in esso siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione, sempre possibile, non essendo invece sufficiente la sua strutturale idoneità a svolgere anche una funzione abitativa. In senso sostanzialmente conforme, attesa anche in tal caso l’accertata utilizzazione in concreto del mezzo come luogo di privata dimora, pur a fronte del principio espresso in massima, secondo cui il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all'uso abitativo quale casa mobile nella quale si espletano attività della vita privata, Settima Sezione, n. 7204/2015, CED 263188.