RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 31 MAGGIO 2016, N. 35864/16 RICORRENTE P. PROVE. Mancata comparizione del difensore all’udienza per ritenuta celebrazione del processo in altra data –Conoscenza tratta dai registri di cancelleria – Nullità della sentenza – Esclusione Ragioni. Non è causa di nullità della sentenza ex articolo 178 cod. proc. pen. la circostanza che il processo sia stato celebrato senza la presenza del Difensore di fiducia non comparso avendo questi erroneamente ritenuto che lo stesso si celebrasse in altra udienza per come risultante dai registri di cancelleria infatti, detti registri previsti dal D.M. n. 334 del 1989, poiché, per espressa previsione di legge articolo 2, comma terzo , sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico” e possono essere consultati solo dal personale autorizzato”, non rivestono per le parti ed i loro difensori carattere di ufficialità né possono essere considerati fidefacienti circa il loro contenuto, attesa la loro valenza meramente interna e l’assenza del carattere di pubblicità. Nel medesimo senso, Quinta Sezione, n. 5043/16, inedita. PRIMA SEZIONE CC 20 APRILE 2016, N. 35808/16 RICORRENTE S. ESECUZIONE. Carcerazione subita all'estero Computabilità in Italia Condizioni Fattispecie. In tema di fungibilità della pena, in tanto è possibile computare la detenzione patita in uno Stato straniero, in quanto essa sia relativa ad un fatto per cui si è proceduto in Italia, e, nel caso in cui abbiano proceduto sia l’autorità giudiziaria nazionale sia quella straniera, dovendo trattarsi di una condotta naturalistica ente unica, parte di un iter criminis iniziato in uno Stato e proseguito nell’altro. Nella specie, la Corte ha escluso che potesse essere riconosciuta la fungibilità a fronte di sentenza di condanna subita in Italia per ricettazione di un autoveicolo e di condanna riportata in altro stato per tentato furto . Nel medesimo senso, Prima Sezione, n. 31422/06, CED 234791. QUINTA SEZIONE UP 12 APRILE 2016, N. 35294/16 RICORRENTE S. REATI TRIBUTARI. Avviso di accertamento sottoscritto da dirigente illegittimamente nominato – Utilizzabilità nel processo penale Sussistenza. La nullità dell’avviso di accertamento conseguente alla sottoscrizione da parte di dirigente illegittimamente nominato non determina l’inutilizzabilità a fini penali dell’avviso stesso e degli atti su cui si fonda giacché le patologie dell’avviso si esauriscono nell’ambito del rapporto giuridico processual-tributario e attengono esclusivamente alla pretesa erariale con esso esercitata assumendo invece l’accertamento in sede penale veste di documento veicolante informazioni. Non si registrano precedenti sul punto.