RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 30 GIUGNO 2016, N. 35880/16 RICORRENTE P.M. CONTRO O. ED ALTRO GIUDIZIO. Procedimento dinanzi al tribunale monocratico – Decreto di citazione a giudizio - Mancata indicazione della persona fisica del giudice – Nullità - Esclusione. La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, ex art. 552, comma secondo, c.p.p., si verifica quando l’atto non reca l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione per il giudizio nonché del giudice competente, inteso, quest’ultimo, come ufficio giudiziario, senza che sia invece necessaria l’individuazione specifica della persona fisica del giudice designato. La pronuncia reitera il principio già enunciato da Terza Sezione, n. 9848/15, inedita, Prima Sezione, n. 26018/13, inedita Quarta Sezione, n. 41178/04, CED 230185 e Quinta Sezione, n. 1336/04, CED 230226. TERZA SEZIONE CC 20 LUGLIO 2016, N. 35459/16 RICORRENTE M. REATI TRIBUTARI. Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Sequestro funzionale alla confisca per equivalente - Oggetto - Beni corrispondenti anche al profitto conseguito dall'utilizzatore - Possibilità - Esclusione – Ragioni. In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. Nel medesimo senso, Terza Sezione, n. 42641/13, CED 257419. Va ricordato, in proposito, che è incontroverso l’indirizzo della Corte secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso da ultimo, sulla scia di Sez. U., n. 26654/08, CED 239926, Sesta Sezione, n. 17713/14, CED 259338 . QUINTA SEZIONE UP 7 MARZO 2016, N. 34913/16 RICORRENTE V. ED ALTRO REATI CONTRO LA PERSONA. Reato di rivelazione di segreto professionale – Pericolo di nocumento al titolare del diritto – Necessità - Sussistenza. Ai fini dell’integrazione del reato di rivelazione di segreto professionale è necessario che ne possa derivare un pregiudizio apprezzabile per il titolare del diritto alla segretezza, considerato quale condizione obiettiva di punibilità, e la cui desumibilità deve derivare da elementi di fatto significativi della produzione di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, di natura patrimoniale o non patrimoniale, o, quanto meno, dalla presenza di un pericolo concreto di un pregiudizio con tali caratteristiche. Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto in re ipsa il pericolo di pregiudizio in ragione della semplice comunicazione delle informazioni riservate senza dar conto dei significativi elementi viceversa richiesti . Non si registrano precedenti specifici quanto al reato ex art. 622 cod. pen. in oggetto, mentre analogo principio è stato già affermato dalla Corte con riguardo al reato di cui all’art. 621 cod. pen. di rivelazione del contenuto di documenti segreti Quinta Sezione, n. 17744/09, CED 243601 . SECONDA SEZIONE UP 29 APRILE 2016, N. 31403/16 RICORRENTE H. PROVE. Testimonianza - Minore non imputabile perché infraquattordicenne - Esame sui fatti che lo hanno visto coinvolto come autore – Ammissibilità. Il minore degli anni quattordici - che non può assumere, per la sua incapacità di diritto penale sostanziale e processuale, la qualità di imputato - può essere sentito in qualità di testimone in ordine ai fatti che lo hanno visto coinvolto come autore di un reato anche con riguardo al coinvolgimento di terzi. Nel medesimo senso, Seconda Sezione, n. 11698/98, CED 211966, la quale ha peraltro chiarito che la conclusione nel senso della idoneità a testimoniare trae fondamento dalla natura tassativa dell'elencazione delle incompatibilità con l'ufficio di testimone indicate nell'art. 197 cod. proc. pen., nessuna delle quali ha infatti riguardo al minore non imputabile. Ha peraltro aggiunto che l'attendibilità delle dichiarazioni di un soggetto così particolare resta comunque affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tener conto di tutte le implicazioni connesse alla possibile instabilità emotiva del teste.