RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE UP 13 GENNAIO 2016, N. 30216/16 RICORRENTE B. IMPUGNAZIONI. Cassazione - Diritto alla partecipazione della parte - Mancata previsione – Violazione dei principi del giusto processo” - Esclusione. Il giudizio camerale di cassazione previsto dall'art. 611 cod. proc. penumero non si pone in contrasto coi principi del contraddittorio e della parità delle parti caratterizzanti il giusto processo a norma dell'art. 111 Cost., poiché assicura il contraddittorio cartolare tra le parti poste su un piano di parità attraverso la possibilità di presentare memorie e repliche, né contrasta coi principi affermati dalla CEDU in tema di pubblicità dell'udienza nei procedimenti che possono incidere sui diritti fondamentali del cittadino, avendo la Corte europea previsto cause legittime di deroga in ragione della natura della questione trattata connotata da alto tecnicismo, requisito che certamente ricorre nel caso dell'udienza destinata alla verifica dei presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e reali. In precedenza, nel medesimo senso, Quinta Sezione, numero 35371/2013, CED 255765 e Prima Sezione, numero 42160/2012, CED 253812. TERZA SEZIONE UP 12 APRILE 2016, N. 30141/16 RICORRENTE B. ESECUZIONE. Patteggiamento - Estinzione del reato per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. penumero - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Necessità – Esclusione. L'estinzione del reato che ha costituto oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. penumero opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione. In precedenza, nel senso che non è consentito all'interprete percorrere vie esegetiche che esulino dal dato testuale chiaro che subordina l'estinzione al verificarsi di una condizione giacché l'art. 445, comma 2, cod. proc. penumero prevede che se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole , come recita testualmente, Quinta Sezione, numero 20068/2014, CED 263503. TERZA SEZIONE CC 8 APRILE 2016, N. 30406/16 RICORRENTE F. ED ALTRO REATI EDILIZI. Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Morte del reo successiva all'irrevocabilità della sentenza - Caducazione dell'ordine - Esclusione. L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza. La Corte ha già chiarito che l’assunto esposto dalla pronuncia qui segnalata si spiega in ragione del fatto che l'ordine di demolizione non ha natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria e quindi esso si sostanzia in un atto dovuto perché normativamente previsto in termini di obbligatorietà con riferimento ad opere edili abusivamente realizzate Terza Sezione, numero 3861/2011, CED 249317 . Ed infatti si è aggiunto che tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di una pena accessoria e neppure di una misura di sicurezza cosicché l'applicazione di detta sanzione non è suscettibile di alcuna valutazione discrezionale. Di qui, dunque, l’impossibilità di ipotizzarsi l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 171 cod. penumero . TERZA SEZIONE CC 8 APRILE 2016, N. 30408/16 RICORRENTE M. SPORT. Art. 6 l. numero 401 del 1989 - Episodi di violenza a causa di manifestazioni sportive - Nozione - Fattispecie. Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, numero 401, tra le condotte commesse a causa di manifestazioni sportive , debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di competizioni sportive, sono ad esse collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità, ciò accadendo anche con riferimento ad eventi sportivi come gli allenamenti di una squadra di calcio. La pronuncia reitera l’affermazione già resa da Terza Sezione, numero 31387/2015, CED 264244.