RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 19 NOVEMBRE 2015, N. 24815/16 RICORRENTE S. ED ALTRO MISURE CAUTELARI REALI. Riesame – Impugnabilità – Sussistenza. Tra i provvedimenti impugnabili ai sensi dell’articolo 322 bis cod. penumero , rientrano anche i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato, comportano comunque una modifica della consistenza del vincolo cautelare. In applicazione del principio la Corte ha ritenuto impugnabile il provvedimento di liquidazione di acconto di compenso all’amministratore giudiziale giacché appunto incidente sulla diretta consistenza del vincolo tanto più sussistente in presenza di un bene produttivo . In motivazione la Corte ha escluso che il principio, dettato per l’ipotesi di impugnazione proposta da terzo, si ponga in contrasto con l’orientamento, espresso tra le altre, da ultimo, da Quarta Sezione, numero 18670/13, CED 255932 secondo cui deve invece escludersi l’impugnabilità in via autonoma, prima della liquidazione finale, dell’acconto sul compenso dell’amministratore giudiziario nel caso in cui l’impugnazione provenga dallo stesso amministratore. QUINTA SEZIONE UP 21 APRILE 2016, N. 20719/16 RICORRENTE R. REATO. Estinzione – Oblazione discrezionale – Pagamento della somma – Effetto estintivo – Conseguenze. In caso di ammissione dell'imputato all'oblazione discrezionale con fissazione di un termine per il pagamento e rinvio del processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo pecuniario è requisito sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato. In precedenza, nel senso che ove il giudice abbia ammesso l'imputato all'oblazione discrezionale, fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato sicché, in caso di mancata comparizione all'udienza di rinvio dell'imputato medesimo, la revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione e la conseguente sentenza di condanna sono viziate da violazione di legge che va fatta valere mediante ricorso per cassazione nel quale può avere ingresso la relativa prova documentale, Quarta Sezione, numero 36570/06, CED 235021 . TERZA SEZIONE CC 18 FEBBRAIO 2016, N. 24432/16 RICORRENTE F. ED ALTRO INDAGINI PRELIMINARI. Reati commessi con violenza alla persona – Notifica della richiesta di archiviazione – Presupposti – Fattispecie. L’obbligo di notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa ex articolo 408, comma terzo bis, cod. proc. penumero , discende dal fatto che si proceda per un reato commesso con violenza alla persona” sicché lo stesso ricorre anche laddove la stessa persona offesa abbia escluso di essere stata costretta con violenza ad un rapporto sessuale, ma solo persuasa, ciò riguardando il merito della vicenda e della eventuale archiviazione e non invece le forme da seguire per richiedere l'archiviazione sulla base del titolo di reato per cui si procede. Non risultano precedenti sul punto. QUINTA SEZIONE UP 17 NOVEMBRE 2015, N. 12515/16 RICORRENTE F. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Furto venatorio - Requisiti. Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato si caratterizza per il fatto che l'apprensione o l'abbattimento della fauna avvengono ad opera di persona non munita di licenza di caccia, restando residuale l'ipotesi contravvenzionale ex articolo 727 cod. penumero , che sanziona con l'arresto o l'ammenda la uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette”, e che prevede, in esordio, la clausola di riserva salvo che il fatto costituisca più grave reato”, mentre la 1.numero 157/92 circoscrive, all'articolo 30 comma 3, l'esclusione delle norme sul furto comune” solo ai casi che riguardano le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali”, cioè quelle che possono essere commesse dai titolari di licenza di caccia i quali, non rispettando gli specifici limiti, pratichino l'uccellagione o l'esercizio della caccia con mezzi vietati. In precedenza, nel senso appunto che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è configurabile, nonostante la disciplina dell'attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, numero 157, qualora l'apprensione, o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia, Quinta Sezione, numero 48680/14, CED 261436 e 34352/04, CED 261436. In motivazione la Corte ha sottolineato che nel caso di condotta posta in essere da persona priva di licenza questi agisce nella più assoluta incontrollabilità, come persona ignota alle pubbliche autorità e che pure esercita attività venatoria nelle condizioni più propizie per non essere controllato, donde la pericolosità del suo comportamento che si concreta in vere e proprie azioni furtive ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato.