RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE UP 31 MARZO 2016, N. 16627/16 RICORRENTE B. PENA. Determinazione della pena base nel massimo edittale – Concessione delle circostanze attenuanti generiche – Compatibilità – Ragioni. È legittima la decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massimo edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. penumero - si fondano su presupposti diversi, né l'applicazione delle attenuanti generiche implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato. Il principio è conforme a quanto già enunciato, tra le altre, da Quinta Sezione, numero 12049/09, CED 246887 e Quinta Sezione, numero 9472/98, CED 211449. QUARTA SEZIONE UP 31 MARZO 2016, N. 16622/16 RICORRENTE S. NOTIFICAZIONI. Notifica all’imputato mediante consegna al Difensore - Utilizzazione della posta elettronica certificata – Legittimità - Ragioni. In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida, ai fini della notifica all’imputato per il tramite della consegna al difensore ex art. 161, comma quarto, cod. proc. penumero , l’utilizzazione della posta elettronica certificata giacché, laddove la norma non consente detto utilizzo per la notifica alla persona dell’imputato, intende riferirsi strettamente alle ipotesi di notifica mediante consegna alla persona fisica di esso. In precedenza, nel senso che deve ritenersi valida la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, mediante invio al difensore tramite pec di un unico atto, effettuata mediante consegna al difensore dell'indagato irreperibile di un'unica copia dell'atto, con l'espressa indicazione che la notifica è inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini, Sesta Sezione, numero 39176/15, CED 264571 . Va peraltro ricordato che la Corte ha anche affermato che tra i mezzi tecnici idonei di cui è consentita l’utilizzazione a norma dell'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. penumero , va ricompresa anche la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, numero 179 Seconda Sezione, numero 50316/15, CED 265394 . TERZA SEZIONE CC 4 FEBBRAIO 2016, N. 20753/16 RICORRENTE V. SPORT. Provvedimento questorile di presentazione durante manifestazioni sportive - Procedimento di convalida - Diritto di esame degli atti presso l'Ufficio del giudice e del P.M. – Attivazione dell’interessato – Onere di dimostrazione - Sussistenza. In tema di convalida del provvedimento del Questore di obbligo di presentazione durante manifestazioni sportive, incombe sul destinatario della misura, cui è garantita la possibilità di accedere gli atti non solo presso l’ufficio del G.i.p. ma altresì presso la Procura della Repubblica prima dell’udienza di convalida, quale garanzia per l’esercizio del diritto al contradditorio mediante il deposito di memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento, l’onere di dimostrare compiutamente di essersi attivato al fine di tale accesso, formulando, se necessario, apposita istanza, e di non avere potuto prendere visione degli atti per fatto indipendente dalla sua volontà. Si veda, sul punto, Terza Sezione, numero 29301/15, CED 264394, secondo cui, affinché sia garantito, in sede di convalida, il diritto di difesa del destinatario del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge numero 401 del 1989 diritto da esercitarsi mediante il deposito di memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento , è necessario che il destinatario della misura sia posto in condizione di esaminare la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, atteso che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale il diritto al contraddittorio. PRIMA SEZIONE UP 30 NOVEMBRE 2015, N. 19216/16 RICORRENTE F. GIUDIZIO. Affidamento in prova – Legittimo impedimento a comparire – Esclusione. Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la condizione di sottoposizione alla misura dell'affidamento in prova per lo svolgimento di un programma di recupero dalla tossicodipendenza presso una struttura pubblica o privata, sicché l'autorità giudiziaria procedente non ha l'obbligo di disporne la traduzione in udienza, rappresentando tale misura unicamente una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale. Già in tal senso, tra le altre, Quinta Sezione, numero 20730/10, CED 247589 e Seconda Sezione, numero 13493/05, CED 231052