RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 17 MARZO 2016, numero 13910/16 RICORRENTE M. ED ALTRI GIUDIZIO. Istruzione dibattimentale – Esame testimoniale – Dichiarazioni lette per le contestazioni – Utilizzazione ai fini della prova dei fatti – Esclusione – Fattispecie. Le dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. penumero possono essere valutate - al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - solo ai fini della credibilità dello stesso e giammai, invece, come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante riconosca di averle rese, salvo che le stesse vengano dal testimone confermate, sia pure in termini laconici, potendo, in tal caso, essere recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. Fattispecie di annullamento di sentenza in cui si affermava che le contestazioni, in quanto oggetto di contraddittorio orale tra le parti, entrano a pieno titolo nella formazione della prova in dibattimento” . La pronuncia reitera principi già più volte affermati dalla Corte si vedano, tra le altre, Terza Sezione, numero 20388/2015, CED 264035, e Quarta Sezione, numero 19873/2009, CED 244042 . SECONDA SEZIONE UP 11 MARZO 2016, numero 13697/16 RICORRENTE Z. ATTI PROCESSUALI. Imputato alloglotta - Traduzione della sentenza in lingua a lui comprensibile – Omissione – Conseguenze – Differimento dei termini di impugnazione. L’omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato, in violazione dell'art. 143 cod. proc. penumero nella nuova formulazione a seguito dell’art. 1 d. lgs. numero 32 del 2014 di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto alla traduzione nei procedimenti penali, non inficia o rende nulla di per sé la decisione, ma incide soltanto sul termine per proporre impugnazione, impedendo al diretto interessato di prendere contezza delle ragioni poste a fondamento della condanna e di esercitare appieno le sue prerogative difensive, sospendendo o comunque dilazionando lo stesso fintanto che questi non abbia avuto compiuta conoscenza dell'atto in una lingua accessibile. Nel medesimo senso della pronuncia, in precedenza, Prima Sezione, numero 23608/14, CED259732. SECONDA SEZIONE UP 11 MARZO 2016, numero 13697/16 RICORRENTE Z. IMPUGNAZIONI. Conversione ex art. 568 cod. proc. penumero – Presupposti – Fattispecie. La conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. penumero , è ammessa soltanto allorquando esso corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, sicché è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge. Fattispecie di appello avverso sentenza di condanna alla pena dell’ammenda per ipotesi contravvenzionale di gestione abusiva di rifiuti . La pronuncia reitera principio già più volte affermato da questa Corte Seconda Sezione, numero 47051/13, CED 257481 Quinta Sezione, numero 10092/2000, CED 217524 Sez. Unumero , numero 16/98, CED 209336 . SESTA SEZIONE UP 8 MARZO 2016, numero 13417/16 RICORRENTE B. ED ALTRI NOTIFICAZIONI. Domicilio eletto – Decesso del domiciliatario – Impossibilità di notificazione - Applicabilità degli artt. 157 e 159 cod. proc. penumero . La morte del domiciliatario configura una ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta all'elezione del domicilio, non ricollegabile al comportamento del destinatario sicché, ove non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, la circostanza che l'imputato sia venuto a conoscenza della morte del suo difensore di fiducia, presso il quale egli aveva appunto eletto domicilio, non è applicabile la norma di cui all'art. 161, comma quarto, primo periodo, cod. proc. penumero , ma devono ritenersi applicabili le diverse disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. penumero , richiamate dall’art. 161, comma quarto, secondo periodo, non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto. Si veda, già in relazione al previgente codice di rito, nel medesimo senso, Sesta Sezione, numero 10495/87, CED 176818 nel senso che, ove l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, successivamente deceduto, all'imputato che sia stato evidentemente a conoscenza del fatto incombe l'obbligo di comunicare la morte del domiciliatario, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, è legittima la notificazione effettuata mediante consegna dell'atto al secondo difensore di fiducia, rivestendo, tuttavia, in tal caso, il professionista non già la veste di domiciliatario bensì quella di semplice consegnatario, Quarta Sezione, numero 34377/11, CED 251114.