RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 2 MARZO 2016, numero 13234/16 RICORRENTE P. PROVE. Mezzi di ricerca della prova - Terzo estraneo - Istanza di restituzione - Rigetto - Ricorso per cassazione presentato dal diretto interessato – Inammissibilità – Ragioni. E’ inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma primo, cod. proc. penumero , perché non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale, il ricorso avverso il diniego di restituzione delle cose sottoposte a sequestro presentato personalmente dal proprietario che non sia l'imputato non solo infatti la persona interessata alla restituzione delle cose sequestrate non può essere ritenuta parte processuale in senso formale, ma per di più l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione personalmente è, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 571 cod. proc. penumero , l'imputato. La pronuncia reitera i principi affermati tra le altre da Sesta Sezione, numero 76/1998, CED 210363 e, da ultimo, da Quarta Sezione, numero 17645/08, CED 240215. SECONDA SEZIONE UP 18 FEBBRAIO 2016, numero 13463/16 RICORRENTE P.G. IN PROC. G. CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO. Prescrizione – Computo del termine – Recidiva – Duplice rilevanza. La recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale rileva contemporaneamente, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, c.p., sia quale circostanza aggravante ad effetto speciale, sia agli effetti dell’aumento di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, comma 2, c.p. La pronuncia specifica, da un lato, che essendo la recidiva circostanza aggravante ad effetto speciale, di essa deve tenersi conto, ex art. 157, comma secondo, cod. penumero , ai fini della determinazione del tempo ordinario necessario a prescrivere e, dall’altro, che l'art. 161, comma secondo, cod. penumero stabilisce che in nessun caso l'interruzione della prescrizione disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 c.p. può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, comma quarto, cod. penumero . Sicché, in definitiva, la recidiva incide due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, e successivamente quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi. A tale orientamento, assolutamente costante ed espresso, in precedenza, tra le altre, da Quinta Sezione, numero 35852/10, CED 248502 Quinta Sezione, numero 22619/09, CED 244204 Seconda Sezione, numero 40978/08, CED 242245 , si è contrapposta da ultimo l’isolata decisione di Sesta Sezione, numero 47269/15, CED 265518, secondo cui è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. penumero , o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. penumero , ma non contemporaneamente per tali fini, diversamente ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. La pronuncia qui segnalata osserva, in senso contrario, che rimettere, in tema di prescrizione, all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base ex art. 157, comma secondo, cod. penumero , oppure alla sola determinazione dell'entità della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi ex art. 161, comma secondo, cod. penumero , esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili, e fondate, censure di costituzionalità per difetto di tassatività. QUINTA SEZIONE UP 28 OTTOBRE 2015, numero 13057/16 RICORRENTE B. REATI CONTRO LA PERSONA. Accesso abusivo alla casella di posta elettronica – Reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Configurabilità – Sussistenza - Ragioni. L’accesso abusivo all’altrui casella di posta elettronica configura il reato di cui all’art. 615 ter cod. penumero essendo detta casella uno spazio di memoria” - porzione della complessa apparecchiatura, fisica e astratta, destinata alla memorizzazione delle informazioni, protetto mediante apposizione di una password, e nella disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso un provider del servizio. La pronuncia è inedita. In motivazione la pronuncia specifica che non è accettabile l'equiparazione della casella di posta elettronica, vero e proprio domicilio informatico”, alla cassetta delle lettere collocata nei pressi dell'abitazione, poiché detta cassetta non è affatto destinata a ricevere e custodire informazioni e non rappresenta una espansione ideale dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato , ma un contenitore fisico di elementi cartacei e non solo indirettamente riferibili alla persona.