RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CC 3 MARZO 2016, numero 12556/16 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI. Riesame – Istanza di rinvio dell’udienza – Poteri del giudice – Rigetto della richiesta – Impugnabilità - Limiti. In caso di richiesta di rinvio dell’udienza di riesame per giustificati motivi, incombe sul giudice l’onere di verificare se siano stati indicati i motivi, se gli stessi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, e se non siano meramente pretestuosi, senza possibilità di sindacare quindi la qualità dei motivi addotti, in particolare non potendo egli valutare se sia adeguato o meno il termine ordinario per lo studio degli atti depositati, se sia necessario attendere il completamento delle indagini difensive, e se sia opportuno consentire al nuovo difensore appena nominato di avere il tempo per una adeguata preparazione. La decisione di rigetto del Tribunale non è peraltro impugnabile, fatta salva l’ipotesi della carenza assoluta di motivazione che comporta l'annullamento della ordinanza impugnata perché si proceda a nuova udienza camerale. La disposizione di cui all’art. 309 comma nono bis, introdotta dalla legge numero 47 del 2015, prevede che su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito della ordinanza sono proroga nella stessa misura. SECONDA SEZIONE CC 03 FEBBRAIO 2016, numero 12325/16 RICORRENTE S. MISURE CAUTELARI. Istanza di revoca o sostituzione della misura presentata all’udienza preliminare – Notificazione alla persona offesa assente - Onere - Presupposti. L’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere presentata all’udienza preliminare nell’interesse del detenuto non va notificata alla persona offesa assente in udienza che non abbia nominato un difensore od eletto domicilio, quali oneri condizionanti il suo diritto alla partecipazione all’incidente cautelare, salvo peraltro restando il diritto della stessa persona offesa a ricevere avviso dell’istanza di revoca o sostituzione della misura. Il principio è inedito. TERZA SEZIONE UP 26 GENNAIO 2016, numero 12795/16 RICORRENTE M. ED ALTRO INDAGINI PRELIMINARI. Udienza preliminare - Formazione del fascicolo per il dibattimento – Acquisizione di atto irripetibile nel giudizio di appello – Possibilità - Sussistenza. L'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti tassativamente indicati nell'art. 431, comma 2, cod. proc. penumero non è soggetta a preclusioni o decadenze e può avvenire anche nel giudizio di appello, se il giudice dell'udienza preliminare non la abbia disposta, ovvero, pur avendola disposta, ciò non sia materialmente avvenuto, in quanto non rientra nel potere dispositivo delle parti restringere l'ambito degli atti che per legge devono essere raccolti nell'incartamento processuale, tale approdo restando fermo anche se a ciò non abbia ovviato il giudice di primo grado. In motivazione la pronuncia afferma che alla base dell’orientamento, già espresso con la sentenza della Seconda Sezione, numero 25688/14, CED 259627, sta il fatto che l'art. 431, comma 2, cod. proc. penumero , indica gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento e che sono, quindi, utilizzabili come prova, tra cui i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio, ex art. 431, comma primo, lett. e , cod. proc. penumero Né esistono preclusioni o decadenze quando siffatti verbali non siano stati erroneamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento oppure quando, pur essendo stato legittimamente disposto dal giudice dell'udienza preliminare tale inserimento, ciò per qualsiasi ragione non sia materialmente avvenuto. TERZA SEZIONE CC 26 GENNAIO 2016, numero 12810/16 RICORRENTE M. REATI TRIBUTARI. Reato di omessa dichiarazione - Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente – Quantificazione del profitto – Evasione dell’Irap – Irrilevanza. Nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini della quantificazione del profitto del reato di cui all’art. 5 del d.lgs. numero 74 del 2000 è irrilevante l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP , che non è un'imposta sui redditi in senso tecnico. La pronuncia reitera le affermazioni di Terza Sezione, numero 11147/12, CED 252359.