RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CC 23 FEBBRAIO 2016, N. 10779/16 RICORRENTE P.M. IN PROC. Z. IMPUGNAZIONI. Notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto - Imputato assente in giudizio - Sospensione del procedimento ex art. 420 quater cod. proc. penumero - Abnormità- Sussistenza – Esclusione. Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, ritenendo la assenza dell’imputato dovuta alla mancata conoscenza della fissazione del dibattimento a suo carico disponga, ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. penumero , la sospensione del procedimento pur a fronte della effettuata elezione di domicilio, ritenuta tuttavia inidonea in concreto ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo, in tal modo esercitando un potere espressamente riconosciutogli dalla legge processuale, senza discostarsi dagli schemi procedimentali prescritti dal legislatore e senza causare alcuna stasi del processo. L’applicazione del principio è inedita. Va ricordato che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo Sez. U., numero 26/2000, CED 215094 . TERZA SEZIONE UP 11 GIUGNO 2015, N. 10478/16 RICORRENTE O. ED ALTRO REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO. Disturbo delle occupazione e del riposo delle persone - Configurabilità - Idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone – Necessità. In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, affinché la fattispecie assurga al livello di fatto penalmente rilevante e non rimanga confinata entro i limiti di interesse esclusivamente civilistico delle immissioni sonore disciplinate, nell'ambito dei conflitti di vicinato, dall'art. 844 cod. civ., è necessario che la condotta sia, ancorché solo astrattamente, idonea ad arrecare disturbo non a singoli, ancorché diversi, soggetti, ma ad un numero indeterminato di persone. La pronuncia si conforma all’orientamento già espresso dalla Corte, tra le altre, con sentenze della Prima Sezione, numero 47298/11, CED 251406 e Prima Sezione, numero 246/08, CED 238814. Nel senso poi che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete, tra le altre, Terza Sezione, numero 11031/15, CED 263433. SECONDA SEZIONE UP 12 FEBBRAIO 2016, N. 10470/16 RICORRENTE G. IMPUGNAZIONI. Continuazione con altro reato già giudicato - Prospettazione con le conclusioni e non con i motivi - Omessa pronuncia - Legittimità. E’ conforme all'effetto devolutivo dell' appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni . Il principio è già stato affermato da Seconda Sezione, numero 17077/11, CED 250245. SECONDA SEZIONE UP 10 FEBBRAIO 2016, N. 10465/16 RICORRENTE M. PROCEDIMENTI SPECIALI. Giudizio abbreviato in grado di appello - Potere del giudice d'appello di ordinare d'ufficio l'integrazione probatoria – Sussistenza. Nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. penumero , potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello. La pronuncia rafferma il principio già enunciato anzitutto da Sez. U., numero 930/96, CED 203427 e, successivamente, da ultimo, da Prima Sezione, numero 37588/14, CED 260840 e da Seconda Sezione, numero 3609/11, Sermone e altri, CED 249161. Va però ricordato che nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione non è esercitabile con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato Terza Sezione, numero 33939/10, CED 248229 . QUINTA SEZIONE UP 28 OTTOBRE 2015, N. 10425/16 RICORRENTE L. GIUDIZIO . Lista dei testimoni – Termine di presentazione – Riferimento alla prima udienza di trattazione - Presentazione di nuova lista testimoniale antecedentemente alla udienza di rinvio – Ammissibilità – Limiti. Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data della nuova udienza, soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo , ovvero in caso di rinvio ad udienza fissa disposto prima dell'apertura del dibattimento. Già in precedenza, in tal senso, Terza Sezione, numero 41213/15, CED 264989 Sesta Sezione, numero 7352/10, CED 246029 Sesta Sezione, numero 23753/04, CED 229138. TERZA SEZIONE UP 21 OTTOBRE 2015, N. 10106/16 RICORRENTE T. EDILIZIA. Edificazione abusiva - Azione civile per il risarcimento dei danni – Presupposti. Nel procedimento penale per costruzioni prive di concessione o assistite da concessione illegittima, la violazione delle norme civilistiche, quali i limiti al diritto di proprietà in tema di distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni legittima i vicini confinanti ad esercitare l'azione civile, essendo in tal caso ipotizzabile un danno patrimoniale che dà luogo all'azione di risarcimento del medesimo. Nello stesso senso, tra le altre, Terza Sezione, numero 21222/08, CED 240044 Terza Sezione, numero 45295/09, CED 245270.