RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 21 SETTEMBRE 2015, N. 6166/16 RICORRENTE P. G. IN PROC. T. IMPUGNAZIONI. Interesse ad impugnare – Individuazione - Fattispecie. In tema di impugnazioni l’'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato ed esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Fattispecie di ricorso per cassazione del P.M. dichiarato inammissibile giacché volto a far rilevare l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità per tardività dell’appello a fronte, tuttavia, di prescrizione del reato nel frattempo ormai decorsa e in presenza di sentenza di condanna . L’affermazione reitera il principio già formulato sin da Sez. Un., n. 7/1997, CED 208165. Nel senso anche che l'interesse ad impugnare non può risolversi in una pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile al proponente, Sez. 5, n. 35722/15, CED 256950. La sentenza ricorda anche, in motivazione, che se pure è vero che talora è stato riconosciuto l'interesse del P.M. a ricorrere per vedere affermata la corretta applicazione della legge penale anche qualora all'accoglimento del ricorso avrebbe dovuto seguire la dichiarazione di una causa estintiva del reato Seconda Sezione, n. 28712/13, CED 255704 Seconda Sezione, n. 23627/11, CED 250255 Terza Sezione, n. 32527/10, CED 248219 ciò è stato fatto con riferimento a fattispecie caratterizzate dal perseguimento attraverso l'impugnazione di un risultato comunque più favorevole rispetto a quello sancito dalla decisione impugnata ad esempio ove l'impugnazione del P.M. abbia avuto ad oggetto la sentenza di assoluzione dell'imputato o quella con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato contestatogli e non già, come nel caso di specie, una pronunzia di condanna che, dall'annullamento con rinvio richiesto, verrebbe vanificata per il sopravvenire nelle more della prescrizione già maturata o prossima a maturare invece di divenire definitiva atteso il difetto di impugnazione da parte dell'imputato. SESTA SEZIONE CC 02 DICEMBRE 2015, N. 5533/16 RICORRENTE C. MISURE COERCITIVE. Misure cautelari personali – Esigenze cautelari –Pericolo di reiterazione del reato - Cessazione dall'ufficio pubblico - Prognosi sfavorevole - Motivazione relativa al caso concreto - Necessità. In caso di dimissioni dall'incarico pubblico, sebbene non operi nessun automatismo ed il giudice possa ritenere persistenti le esigenze cautelari quando l'agente mantenga una posizione soggettiva che gli consenta, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, di continuare a commettere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso, il giudice è comunque tenuto ad una valutazione attenta del caso concreto ed all'adempimento di un adeguato onere motivazionale che dia conto dell'influenza personale del prevenuto indipendentemente dall'ufficio ricoperto e dunque della concretezza e dell'attualità del rischio di recidivanza. La pronuncia si conforma all’orientamento già espresso dalla Corte Sesta Sezione, n. 23625/13, CED 256261 Sesta Sezione n. 19052/13, CED 256223 . TERZA SEZIONE UP 04 NOVEMBRE 2015, N. 3858/16 RICORRENTE R. ED ALTRI NOTIFICAZIONI. Espulsione dell'imputato - Sopravvenuta inefficacia della elezione o dichiarazione di domicilio - Esclusione. La dichiarazione di elezione di domicilio non viene meno a causa della successiva espulsione dell'imputato, che pertanto non può costituire un motivo di forza maggiore che impedisce di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, giacché, a norma dell'art. 164 cod. proc. pen., gli effetti della elezione o dichiarazione di domicilio durano in ogni stato e grado del procedimento, salvi comunque i casi di cui agli artt. 156 e 613, comma secondo, cod. proc. pen La pronuncia ribadisce un principio già affermato dalla Corte con la decisione di Sesta Sezione, n. 34174/08, CED 240749. QUINTA SEZIONE UP 02 LUGLIO 2015, N. 5800/16 RICORRENTE H. REATO. Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Rilevabilità della questione nel giudizio di legittimità - Possibilità - Conseguenze – Annullamento senza rinvio. Il giudizio di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. ascrive una qualificazione giuridica al fatto contestato e può pertanto essere compiuto d'ufficio anche dalla Corte di cassazione sulla base dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata infatti l'attività richiesta al giudice di legittimità, in tal caso, non può intendersi verifica di merito, ma piuttosto semplice valutazione della corrispondenza del fatto, nel suo minimum di tipicità, al modello legale di una fattispecie incriminatrice, come la disciplina del nuovo istituto impone nella fase del giudizio. Nel medesimo senso, sostanzialmente, anche Terza Sezione, n. 27055/15, CED 263885 nel senso poi che la questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è rilevabile nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., se non è stato possibile proporla in appello, ma la sua prospettazione non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata, dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto, Terza Sezione, n. 21474/15, CED 263693.