RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CC 26 GENNAIO 2016, N. 4961/16 RICORRENTE G. MISURE CAUTELARI. Impugnazioni - Giudizio di riesame – Disciplina ex lege n. 47 del 2015 - Ordinanza – Deposito della motivazione – Termini – Individuazione del dies a quo. In tema di impugnazione delle misure coercitive, ai sensi del novellato art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., la motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame dev'essere depositata in cancelleria entro trenta o quarantacinque giorni dalla decisione , per tale dovendosi intendere la data in cui il tribunale attesti, nel dispositivo, essere avvenuta la deliberazione in camera di consiglio e non quella del deposito del dispositivo stesso. Conseguentemente, è da questo momento che incominciano a decorrere i termini per il deposito della motivazione non contestuale fungendo la diversa data del deposito del dispositivo solo a verificare che sia stato rispettato il termine, previsto a pena d'inefficacia, di assunzione della decisione entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, e a consentire, in caso di mancato rispetto, alla parte interessata di proporre immediatamente istanza per la declaratoria di inefficacia della misura cautelare senza attendere il deposito della motivazione. Il principio è inedito. QUINTA SEZIONE UP 06 NOVEMBRE 2015, N. 2669/16 RICORRENTE P.M. IN PROC. R. IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione – Sentenza del giudice di pace - Annullamento con rinvio – Individuazione del giudice di rinvio. In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio. La pronuncia si conforma all’orientamento già espresso dalla Corte con sentenza della Prima Sezione, n. 36216/10, CED 248279. In motivazione si precisa che, pur mancando in materia una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, dall'art. 623 cod. proc. pen. si può ugualmente desumere il principio che, salva l'ipotesi di ricorso per saltum, regolata dall'art. 569, comma quarto, giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza impugnata. TERZA SEZIONE CC 07 GENNAIO 2016, N. 5721/16 RICORRENTE B MISURE CAUTELARI. Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Domanda del P.M. – Necessità – Mancanza - Conseguenze. L'applicazione del sequestro preventivo postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero derivando, in caso di mancanza della stessa, la nullità, di ordine generale ed assoluto, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell’ordinanza del giudice, ex artt. 178 lett. b , e 179 cod. proc. pen La pronuncia ribadisce un principio ripetutamente affermato dalla Corte da ultimo, Seconda Sezione, n. 25375/15, CED 264105 aggiungendo che, nella fattispecie esaminata,la conclusione non muta per il fatto dell’intervenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari giacché il deposito della richiesta cautelare è indispensabile proprio per consentire una valutazione dei limiti cognitivi e decisori dell’organo giudicante adito anche con riferimento all’individuazione dei beni sottoposti a vincolo reale.