RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CC 18 NOVEMBRE 2015, N. 3538/16 RICORRENTE M. GIUDIZIO. Sospensione del processo – Presupposti – Esercizio dell’azione penale. Il potere di disporre la sospensione del processo allorquando la pendenza della controversia su una questione di particolare complessità possa influire sulla decisione da assumere in sede penale può essere esercitata, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. penumero , dal giudice esclusivamente nella fase processuale presupponendo l’esercizio dell’azione penale sicché l’esercizio di tale potere è interdetto nella fase preprocessuale e dunque nel corso delle indagini preliminari e prima dell’esercizio dell’azione penale. Implicitamente, nel senso sopraddetto, già Quinta Sezione, numero 43981/09, CED 245099, ove si è affermato che l’udienza preliminare, al pari del dibattimento, può essere sospesa ove la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità. TERZA SEZIONE CC 18 NOVEMBRE 2015, N. 3537/16 RICORRENTE P.G. IN PROC. J. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Provvedimenti del Tribunale della libertà - Impugnazioni – Procuratore Generale presso la Corte d'Appello - Legittimazione – Esclusione - Fattispecie. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello non è legittimato, salvo che sia stato egli stesso a chiedere l'applicazione della misura cautelare, a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello, neppure allorquando lo stesso Procuratore Generale abbia richiesto alla Corte di appello ed ottenuto l’aggravamento della misura poi annullato dal Tribunale del riesame. La pronuncia reitera le affermazioni di Sezioni Unite, numero 31011/09, CED 244029 fondate sulla necessità di rispettare il principio di tassatività posto che l’art. 311 cod. proc. penumero individua in maniera espressa il soggetto legittimato al ricorso nel pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura”, con conseguente preclusione di ogni interpretazione analogica. QUINTA SEZIONE CC 21 OTTOBRE 2015, N. 144/16 RICORRENTE C. IMPUGNAZIONI. Revisione – Mancata allegazione di atti e documenti a fondamento – Conseguenze - Inammissibilità. La richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti su cui la stessa si basa, atteso il combinato disposto degli artt. 633 e 634 cod. proc. penumero Fattispecie relativa ad omessa produzione della sentenza di appello corredata di attestazione della irrevocabilità . La pronuncia si conforma all’orientamento già espresso dalla Corte tra le altre, Quinta Sezione, numero 32765/14, CED 261642 e Sesta Sezione, numero 25794/08, CED 241243 . SESTA SEZIONE UP 15 OTTOBRE 2015, N. 49478/15 RICORRENTE P.M. IN PROC. M. MISURE CAUTELARI. Misure cautelari reali - Presupposti di applicabilità – Sussistenza del fumus – Criteri di valutazione. In tema di misure cautelari reali, ai fini della sussistenza del fumus del reato è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell’imputato. Il principio, dopo un prolungato assetto interpretativo fondato sulla sufficiente valutazione della astratta sussumibilità del fatto in una previsione di reato, è di affermazione sempre più frequente nella giurisprudenza della Corte nel senso infatti che non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. penumero , ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la serietà degli indizi costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari, Terza Sezione, numero 37851/14, CED 260945 Sesta Sezione, numero 45591/13, CED 257816 si veda anche secondo cui In sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato, Sesta Sezione, numero 35786/12, CED 254394. QUARTA SEZIONE CC 29 SETTEMBRE 2015, N. 105/16 RICORRENTE P.M. IN PROC. Y, ED ALTRO PROCEDIMENTI SPECIALI. Giudizio direttissimo –Mancanza dei presupposti per l’instaurazione del rito - Convalida dell’arresto - Necessità. Il giudice investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto deve in ogni caso provvedere, positivamente o negativamente, sulla richiesta di convalida, non potendo omettere di pronunciarsi su tale richiesta per la ritenuta insussistenza di taluno dei presupposti per l'instaurazione del giudizio direttissimo Fattispecie di non operata convalida per ritenuta assoggettabilità a rito ordinario di reato più grave rispetto a quello prospettato dal P.M. . Nel senso affermato dalla pronuncia, si vedano, in termini incontrastati, Prima Sezione, numero 11322/06, CED 233655 nonché Sesta Sezione, numero 2217/97, CED 209766.