RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 11 NOVEMBRE 2015, N. 30892/15 RICORRENTE C. CAUSE DI NON PUNIBILITA’. Particolare tenuità del fatto – Reati tributari – Criteri di valutazione dell’omissione - Fattispecie. Ai fini della ricorrenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, l’omissione posta in essere deve essere valutata in rapporto alla condotta nella sua interezza e non invece con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore. Fattispecie di reato ex articolo 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000 per omesso versamento Iva pari ad euro 255.486,00 con riferimento alla quale la Corte ha escluso, giusta il principio di cui sopra, che potesse guardarsi al solo importo di euro 5.486,00 euro quale somma eccedente la soglia di punibilità pari ad euro 250.000 . L’affermazione non trova precedenti. QUINTA SEZIONE UP 6 OTTOBRE 2015, N. 463/16 RICORRENTE P.G. IN PROC. T. REATI CONTRO LA PERSONA. Minaccia – Prospettazione indiretta od allusiva – Integrazione del reato - Fattispecie. Nel reato di minaccia la condotta ben può assumere le connotazioni del riferimento indiretto, o semplicemente allusivo, essendo anche in tale forma idonea a coartare la libertà morale del destinatario. Fattispecie di lettera anonima ove si faceva riferimento alla vita privata e ai familiari del destinatario in maniera chiaramente allusiva al pericolo di cagionare un male ingiusto alla vittima, incidendo sui suoi affetti ed interessi, pur senza dare testuale conto di ciò . In precedenza, nel senso che la minaccia ben può assumere le connotazioni del riferimento indiretto o semplicemente allusivo, già Sesta Sezione, n. 34880/07, CED 237603. TERZA SEZIONE CC 15 DICEMBRE 2015, N. 51045/15 RICORRENTE F. MISURE COERCITIVE. Previsione dell’articolo 309, comma nono, cod. proc. pen. – Possibilità per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione – Persistenza. La previsione del comma nono dell’articolo 309 cod. proc. pen., come introdotta dall’articolo 11, comma terzo, della l. n. 47 del 2015, secondo cui il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa” non ha fatto venire meno il potere del giudice del riesame di integrare la motivazione dell’ordinanza genetica laddove si tratti di integrazione propriamente detta e non invece di colmare una lacuna motivazionale qualificata dala stessa novella del 2015 in termini di assenza di motivazione o di assenza dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari. Nel senso, espressivo di un costante orientamento della Corte, che il tribunale del riesame, a fronte di un difetto di motivazione del provvedimento applicativo della misura coercitiva, deve porvi rimedio con le necessarie integrazioni e non annullare il provvedimento, perché solo al giudice di legittimità è dato il potere di pronunciare l'annullamento per difetto di motivazione, Terza Sezione, n. 15416/11, CED 250306. Si è d’altra parte anche affermato che il potere dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato, o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni, Sesta Sezione, n. 12032/14, CED 259462. SESTA SEZIONE CC 18 NOVEMBRE 2015, N. 49609/15 RICORRENTE D. PROCEDIMENTI SPECIALI. Decreto penale – Opposizione - Modalità di presentazione – Utilizzo del servizio postale – Ammissibilità – Ragioni. Ai fini della presentazione dell’opposizione a decreto penale di condanna, non disciplinata dalla legge quanto alle sue possibili modalità, può utilizzarsi qualsiasi mezzo che, assicurando la provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, sia al tempo stesso idoneo allo scopo in quanto garantisca che l’atto pervenga al destinatario e che di esso possa darsi atto ai fini dei conseguenti adempimenti, in esso dunque rientrando anche il servizio postale. La pronuncia ribadisce il principio già affermato da Sesta Sezione, n. 21338/15, CED 263485 nonché da Sesta Sezione, n. 17624/14, CED 260885.