RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CC 20 OTTOBRE 2015, N. 42763/15 RICORRENTE R. PROVE. Mezzi di ricerca della prova – Intercettazioni telefoniche – Presupposti – Gravi indizi di reità. I gravi indizi che, ai sensi dell'articolo 267, comma primo, cod. proc. penumero costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto per procedere ad intercettazione non è pertanto necessario che i detti indizi siano a carico dei soggetti le cui comunicazioni debbano essere, a fine di indagine, intercettate. La pronuncia conferma il principio già affermato da Sesta Sezione, numero 9428/99, CED 214127 nonché da Prima Sezione, numero 8832/96, CED 205766. TERZA SEZIONE UP 8 OTTOBRE 2015, N. 45036/15 RICORRENTE T. ATTI PROCESSUALI. Processo penale celebratosi in provincia di Bolzano – Mancata traduzione degli atti nella lingua madre dell’indagato – Conseguenze – Giudizio di riesame. La mancata traduzione, nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano, degli atti nella lingua indicata dall’indagato secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma terzo, del d.P.R. numero 574 del 1988, non comportando, per espresso dettato dell’articolo 18 bis, comma secondo, stesso d.P.R., la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, dà unicamente luogo, in caso di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione relativa proposta in sede di riesame, ad annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale affinché lo stesso, disposta l’integrazione degli atti depositati con la loro traduzione nella lingua madre del ricorrente, proceda nuovamente a valutare la richiesta di riesame. La pronuncia risulta, sul punto, non preceduta da arresti di sorta. TERZA SEZIONE UP 29 SETTEMBRE 2015, N. 1187/15 RICORRENTE C. NOTIFICHE. Notificazioni all’imputato all’estero – Invio della raccomandata ex articolo 169 cod. proc. penumero – Finalità – Fattispecie. La disciplina di cui all’articolo 169 cod. proc. pen si applica soltanto con riguardo alla notifica all'indagato o imputato residente o dimorante all’estero dell’atto contenente gli elementi essenziali della contestazione autorità procedente, titolo del reato, data e luogo del fatto , con contestuale invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato, entro trenta giorni ne consegue che ove l’indagato sia già stato posto a conoscenza, in occasione di altro atto nella specie di sequestro preventivo , del procedimento e sia stato anche invitato ad eleggere o dichiarare domicilio, non è necessario procedere all’invio della raccomandata all’estero, potendosi procedere, in caso di inottemperanza, alla notifica al difensore ex articolo 161 comma quarto, cod. proc. penumero La pronuncia è inedita. SECONDA SEZIONE CC 3 LUGLIO 2015, N. 44504/15 RICORRENTE S. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo – Potere del G.i.p. di qualificazione del fatto – Limiti. Nel sequestro preventivo, poiché l'ipotesi di reato in base alla quale il pubblico ministero formula la richiesta dello stesso è ancora in itinere , potendo essere modificata fino all'imputazione definitiva, il giudice per le indagini preliminari ben può dare al fatto un nomen juris diverso da quello ipotizzato dal P.M. nella sua richiesta, con la precisazione, però, che detto giudice può qualificare diversamente il fatto solo ai fini del procedimento cautelare, lasciando impregiudicato l'autonomo potere del P.M. di formulare l'imputazione nel procedimento principale. La pronuncia si conforma al principio già espresso da Terza Sezione, numero 1897/97, CED 208698.