RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 21 OTTOBRE 2015, N. 44660/15 RICORRENTE V. PARTE CIVILE . Difensore della parte civile - Procura speciale - Modalità di conferimento - Apposizione a margine o in calce alla dichiarazione di costituzione con sottoscrizione autenticata - Legittimità. In tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé. In precedenza, nel medesimo senso, nel segno di un orientamento consolidato, tra le altre, Quarta Sezione, n. 4101/12, CED 255265 Quinta Sezione, n. 33337/08, CED 241388. SESTA SEZIONE CC 29 OTTOBRE 2015, N. 44701/15 RICORRENTE S. MISURE CAUTELAR Arresti domiciliari – Provvedimento di revoca della misura – Annullamento dello stesso in sede di riesame – Ripristino degli arresti domiciliari con modalità maggiormente afflittive della originaria misura in assenza di impugnazione del P.M. sul punto – Illegittimità – Sussistenza – Ragioni. I provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 284, comma terzo, cod. proc. pen. che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia - con esclusione di quelli che per il loro carattere temporaneo e meramente contingente non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis - contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare, determinandone così le forme e l'ambito di concreta applicazione, essendo certamente rilevanti per la valutazione di adeguatezza di tale regime rispetto alle esigenze cautelari. Sicché, rientrando gli stessi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale a cui si applicano le regole sull'impugnazione dettate dagli artt. 310 e 311 cod. proc. pen., deve ritenersi illegittima, in assenza di specifica impugnazione del P.M. sul punto, la decisione del Tribunale del riesame che, annullando il provvedimento di revoca della misura, neghi al ricorrente il ripristino dell'autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio per ragioni di lavoro alle stesse condizioni vigenti prima dell'annullato provvedimento, in tal modo concretandosi infatti una non consentita reformatio in peius . In precedenza, nel senso che è illegittima la modifica ex officio della misura degli arresti domiciliari in senso maggiormente afflittivo disposta dal giudice in assenza di richiesta del P.M., tra le altre, Sesta Sezione, n. 17950/13, CED 255136 e Quinta Sezione, n. 13271/10, CED 249505. Nel senso poi che i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale, sicché ad essi si applicano appunto le regole sull'impugnazione dettate dall'articolo 310 cod. proc. pen., Sez. Un., n. 24/96, CED 206465. SECONDA SEZIONE CC 7 LUGLIO 2015, N. 44509/15 RICORRENTE F. TERMINI PROCESSUALI Impugnazioni - Erronea informazione di cancelleria sulla data di deposito della sentenza - Forza maggiore - Configurabilità - Prova - Dichiarazione dell'avvocato - Insufficienza - Fattispecie. Integra un caso di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nei termini di legge o fissati dal Giudice, essendo tuttavia necessario che l'istante assolva all'onere di provare il fatto dedotto, producendo una attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo che comprovi il suo assunto. Allo scopo devono invece ritenersi inidonee le dichiarazioni provenienti dal difensore circa informazioni assunte oralmente in cancelleria, atteso che il dovere del difensore di rispettare le regole fissate nel codice deontologico forense tra cui quella prevista dall'articolo 14 di riferire il vero su fatti processuali rappresentati in un atto diretto al giudice non costituisce garanzia che il fatto allegato, a prescindere dalla buona fede di chi lo deduce, sia corrispondente alla realtà processuale o sia stato correttamente inteso. La pronuncia reitera, sul punto specifico delle modalità di adempimento dell’onere di dimostrazione del fatto dedotto, l’affermazione di Sesta Sezione, n. 21901/14, CED 259699 Seconda Sezione, n. 22161/07, CED 236805 Sesta Sezione, n. 9088/02, CED 223936. In senso apparentemente contrario, Seconda Sezione, n. 39512/05, CED 232863. TERZA SEZIONE CC 27 OTTOBRE 2015, N. 45697/15 RICORRENTE C. IMPUGNAZIONI Presentazione a mezzo di servizio postale privato - Rispetto dei termini – Momento rilevante –– Spedizione della raccomandata - Conseguenze. In tema di modalità di presentazione dell'atto d'impugnazione a mezzo di servizio postale privato, in base al disposto dell'articolo 583, comma secondo, cod. proc. pen., lo stesso si considera proposto nella data di spedizione della raccomandata contenente l'atto sicché, ai fini della valutazione della tempestività, è solo alla data di spedizione della raccomandata che deve aversi riguardo e non a quella, diversa e precedente, di materiale ritiro a domicilio” della stessa da parte dell'agente postale privato, restando pertanto a carico del impugnante il rischio che l'atto d'impugnazione, ritirato dall’agente in tempo utile ma spedito dal servizio di recapito privato dopo la scadenza del termine d'impugnazione, sia dichiarato inammissibile per tardività. L’affermazione è inedita. Nel senso che è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato, limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, si vedano Terza Sezione, n. 20380/15, CED 263643 nonché Terza Sezione, n. 2886/14, CED 258397.