RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CC 23 SETTEMBRE 2015, N. 39180/15 RICORRENTE T. GIUDIZIO. Ricusazione di intero collegio in quanto tale – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie. La ricusazione può essere proposta soltanto nei confronti della persona” del giudice e non anche nei confronti del giudice inteso come organo”, sicché non è ammissibile la ricusazione di un collegio in quanto tale ma soltanto quella dei singoli giudici che ne fanno parte Fattispecie di ricusazione promossa nei confronti di un intero collegio della Corte di cassazione . La sentenza riprende un principio già affermato, tra le altre, da Sesta Sezione, n. 45267/08, CED 242398 Sesta Sezione, n. 1611/97, CED 209321 Quarta Sezione, n. 475/93, CED 193742. SECONDA SEZIONE CC 22 SETTEMBRE 2015, N. 39266/15 RICORRENTE R. INDAGINI PRELIMINARI. Richiesta di archiviazione – Provvedimento del giudice che pone onere probatorio a carico della persona offesa – Abnormità – Sussistenza. E’ abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., richiesto dell’archiviazione, ponga a carico della persona offesa un onere probatorio nella specie la produzione degli atti di una procedura fallimentare , successivamente procedendo a rigettare l’opposizione, potendo il giudice, ove ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione, ordinare unicamente la formulazione dell’imputazione o indicare al P.M. le nuove indagini ritenute necessarie, così definendo il procedimento incidentale. In precedenza, nel senso, analogo a quello di cui alla pronuncia in esame, che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, inviti la parte più diligente a promuovere un incidente probatorio, disponendo all'esito l'ulteriore prosecuzione del procedimento in camera di consiglio, Sesta Sezione, n. 900/05, CED 230762. SEZIONE FERIALE UP 20 AGOSTO 2015, N. 38877/15 RICORRENTE Z. ED ALTRI PROVE. Individuazione di persone e cose – Diversità rispetto alla ricognizione formale – Ragioni – Conseguenze. L’individuazione di persone e cose è istituto diverso ed autonomo rispetto alla ricognizione formale di cui agli artt. 213 e ss. cod. proc. pen., giacché, mentre con l’individuazione dell’autore del reato si deduce nel processo, tramite la testimonianza, un fatto storicamente avvenuto, con la ricognizione si tende invece ad acquisirlo ne consegue che la prima non è soggetta alle forme proprie della seconda. La pronuncia ribadisce un indirizzo costante tra le altre, Seconda Sezione, n. 11426/03, CED 223623 e Terza Sezione, n. 9099/99, CED 214312 precisando che la conferma circa il fatto che per l’individuazione non si seguono le forme previste per la ricognizione è data dall’art. 361, comma secondo, cod. proc. pen., che dispone semplicemente che le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione” tanto che il comma terzo dello stesso articolo rinvia all’art. 214, comma secondo, in materia di ricognizione esclusivamente con riferimento al caso in cui si abbia fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione”. SEZIONE FERIALE UP 20 AGOSTO 2015, N. 38876/15 RICORRENTE M. ED ALTRO DIFENSORE. Giudizio di cassazione - Rinuncia al mandato del difensore di fiducia - Obbligo di nominare un difensore d'ufficio - Sussistenza - Esclusione. Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l'avviso per l'udienza, non comporta l'obbligo della nomina di un difensore d'ufficio e della notifica dell’avviso di una nuova udienza, con conseguente rinvio di quella già fissata, posto che detta rinuncia non ha effetto immediato già per l’udienza il cui avviso sia stato tempestivamente notificato dovendo il rinunciante ritenersi ancora onerato della difesa fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio. Il principio è di costante affermazione nella giurisprudenza della Corte tra le altre, Terza Sezione, n. 22050/06, CED 234698 Sesta Sezione, n. 8350/11, CED 2495849 . SEZIONE FERIALE UP 20 AGOSTO 2015, N. 38876/15 RICORRENTE M. ED ALTRO CAUSE DI NON PUNIBILITA’. Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. – Applicabilità nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace – Esclusione – Ragioni. L’istituto della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto disciplinato dall’art. 131 bis cod. pen. non si applica al procedimento per i reati di competenza del giudice di pace in ragione essenzialmente della non sovrapponibilità di detto istituto a quello ex art. 34 del d. lgs. n. 274 del 2000, che, anzi, si atteggia come speciale rispetto a quello codicistico, e della diversità dei presupposti e finalità dei due modelli. L’affermazione è inedita. In motivazione la Corte ha tra l’altro sottolineato che, mentre l’istituto ex art. 131-bis cod. pen. è subordinato alla non abitualità del comportamento, quello ex art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 è subordinato alla sua occasionalità mentre quest’ultimo è attento al possibile pregiudizio per le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagine o dell'imputato, il primo è del tutto svincolato da tale parametro.