RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 22 SETTEMBRE 2015, N. 39123/15 RICORRENTE P.M. IN PROC. L. ESECUZIONE. Giudice competente – Modifica in appello del giudizio di comparazione tra circostanze – Riforma della sentenza in senso sostanziale – Sussistenza – Conseguenze. In tema di individuazione del giudice competente per l’esecuzione, anche la modifica del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma cosiddetta sostanziale” della sentenza impugnata e determina lo spostamento, a favore del giudice di secondo grado, della competenza in executivis in seguito alla irrevocabilità della condanna. La pronuncia reitera il principio già affermato da Prima Sezione, numero 43535/02, CED 223222 e da Prima Sezione, numero 30170/03, CED 225061. QUARTA SEZIONE CC 17 SETTEMBRE 2015, N. 40100/15 RICORRENTE P.M. IN PROC. A. PROCEDIMENTI SPECIALI. Applicazione della pena – Sentenza di proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà della prova – Possibilità – Esclusione. Nell’ambito del procedimento di applicazione della pena, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dal fascicolo del pubblico ministero o comunque dagli atti, non rientrando tale possibilità né tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. penumero né, a causa dello stato in cui il processo si trova, tra le ulteriori cause di assoluzione o proscioglimento alle quali, all’esito dell’udienza preliminare o del dibattimento, può essere applicato l’art. 129 cod. proc. penumero in forza della equiparazione delle formule dubitative e di quelle di assoluzione. Fattispecie di intervenuta assoluzione dal reato di cui all’art. 186 C.d.S. per insufficiente prova in ordine allo stato di alterazione alcolica . La pronuncia ribadisce il principio già ripetutamente affermato dalla Corte Quarta Sezione, numero 27952/12, CED 253588 Seconda Sezione, numero 6095/09, CED 243279 Seconda Sezione, numero 2076/04, CED 228148 . QUARTA SEZIONE UP 17 SETTEMBRE 2015, N. 40069/15 RICORRENTE P. CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida in stato di ebbrezza – Messa alla prova – Sospensione della patente. In caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova ex art. 168 bis cod. penumero , spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224 C.d.S. e non al giudice l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La pronuncia non ha precedenti. In senso analogo ha, peraltro, concluso, in passato, la Corte con riguardo all’ipotesi di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per oblazione Quarta Sezione, numero 41818/09, CED 245455 e Quarta Sezione, numero 34293/04, CED 229384 . TERZA SEZIONE UP 26 MAGGIO 2015, N. 40265/15 RICORRENTE A. ED ALTRO IMPUGNAZIONI. Atto di appello – Generico richiamo ai benefici di legge – Obbligo del giudice di appello di motivazione del rigetto - Esclusione. Il generico richiamo, nell'atto di appello, ai benefici di legge, senza indicazione di alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta esime il giudice d'appello dal motivare specificamente sul punto del rigetto. Già in tal senso, Quarta Sezione, numero 1513/14, CED 258487 e Quinta Sezione, numero 37461/05, CED 232323. TERZA SEZIONE UP 17 FEBBRAIO 2015, N. 40260/15 RICORRENTE C. PROVE. Perizia – Data di inizio delle operazioni – Mancata indicazione - Conseguenze. In tema di perizia, l’omessa indicazione, nel verbale di conferimento dell’incarico, della data di inizio delle operazioni ovvero, in caso di omissione della data nel verbale, l’omessa successiva tempestiva comunicazione da parte del perito ai difensori determina una nullità a regime intermedio della perizia a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c , e 180 cod. proc. penumero . Nel senso che, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte, pena la nullità a regime intermedio della perizia, posto che l’omissione di detto adempimento pregiudica l'eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, già Terza Sezione, numero 32254/07, CED 237212. Si è peraltro affermato anche che non è causa di nullità della perizia l'omesso avviso al consulente tecnico di parte della data di prosecuzione delle operazioni, se la comunicazione sia stata data al difensore Seconda Sezione, numero 24493/09, CED 244270 .