RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 18 GIUGNO 2015, N. 35855/15 RICORRENTE R. CIRCOLAZIONE STRADALE. Sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità – Attivazione del procedimento di esecuzione e modalità della stessa – Oneri del condannato – Sussistenza – Esclusione. In tema di lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 186, comma nono bis, C.d.S., è demandato al giudice della cognizione il potere di irrogare la sanzione sostitutiva e di individuarne modalità attuative senza che siano imposti oneri in capo al condannato il quale può soltanto sollecitare il potere del giudice all'assunzione di tale decisione o dichiarare di non opporsi, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità né sull’obbligato grava l'onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività, onere spettante, invece, al P.M. ex artt. 655 e 661 cod. proc. penumero . La pronuncia si allinea, in particolare con riguardo alla prima affermazione, all’orientamento della Corte, costante nel ritenere che, ove l'imputato abbia manifestato la non opposizione, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio da ultimo, Quarta Sezione, numero 20043/15, CED 263890 . QUINTA SEZIONE UP 27 MAGGIO 2015, N. 34395/15 RICORRENTE C. REATI CONTRO LA PERSONA. Diffamazione – Offese dirette ad istituzione – Individuazione anche in capo ai singoli componenti della veste di soggetto passivo – Sussistenza. In tema di diffamazione, così come le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva, cui essi appartengono e a cui conseguentemente compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore anche un'offesa formulata a carico di un soggetto collettivo nella specie di un ospedale ben si può estendere ai singoli componenti dello stesso. La pronuncia si fonda sulla reversibilità del principio già enunciato in passato, tra le altre, da Quinta Sezione, numero 1188/02, CED 220813 e da Quinta Sezione, numero 4982/98, CED 210601. TERZA SEZIONE UP 14 GENNAIO 2015, N. 31378/15 RICORRENTE G. PREVIDENZA Omesso versamento di contributi previdenziali – Identità della sanzione di cui all’articolo 116, comma ottavo, l. numero 388 del 2000 rispetto alla sanzione ex articolo 2, comma 1 bis, l. numero 638 del 1983 – Esclusione – Ragioni. Non integra violazione del principio del ne bis in idem di cui all’articolo 4 prot. 7 della Convenzione edu la sottoposizione a procedimento penale per il reato di omesso versamento di contributi previdenziali di cui all’articolo 2, comma primo bis, della l. numero 638 del 1983 in caso di intervenuta irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 116, comma ottavo, lett. a , della l. numero 388 del 2000 in caso di mancato o ritardato pagamento degli stessi contributi o premi previdenziali infatti tale sanzione, al di là del nomen juris di sanzione amministrativa, non presenta comunque natura intrinsecamente penale, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, avendo effetti unicamente ristoratori verso l’Inps a differenza della sanzione penale che mira a tutelare il diritto del lavoratore in danno del quale il datore di lavoro si è appropriato delle somme a lui riservate. La pronuncia, pur procedendo, secondo un percorso apparentemente innovativo rispetto all’assetto inaugurato, in materia di reati ex artt. 10 bis e 10 ter del d.lgs. numero 74 del 2000, dalle Sez. Unumero numero 37424 e 374255/13, CED 255757 e 255760, e successivamente seguito da altre pronunce delle sezioni semplici tra le altre, Terza Sezione, numero 20266/14, CED 259190 , a valutare in concreto, e dunque al di là della qualificazione data dall’ordinamento, la natura della sanzione formalmente civilistica per accertare, in caso di natura effettivamente” penale della stessa, la eventuale violazione del principio del ne bis in idem, ha concluso nel caso di specie in senso negativo stante la diversa finalità delle due sanzioni e l’assenza, nella sanzione amministrativa” in questione, di una componente di carattere afflittivo.