RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CC 19 GIUGNO 2015, N. 28115/15 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI. Misura degli arresti domiciliari – Impossibilità di applicazione degli stessi per indisponibilità del braccialetto elettronico” – Violazione dei diritti di difesa - Esclusione – Ragioni. In tema di misure cautelari, ove il giudice reputi che il c.d. braccialetto elettronico”sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte della p.g. o dell’amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., né alcuna violazione dei diritti della difesa, perché l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile alla persona dell’indagato. In precedenza, nel senso che la scelta della misura cautelare da applicare deve essere effettuata tra una di quelle tipiche e, qualora le modalità di esecuzione assumano un valore rilevante, l'accertamento della adeguatezza ed efficienza dei supporti tecnici di cui il giudice intende avvalersi, come ad esempio il braccialetto elettronico, deve essere effettuato preventivamente, senza che la funzionalità dei dispositivi tecnici possa condizionare l'effettività della misura prescelta, Seconda Sezione, n. 50400/14, CED 261439. Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice di merito che aveva subordinato l'applicazione degli arresti domiciliari alla inesistenza di inconvenienti tecnici per l'installazione e il funzionamento del c.d. braccialetto elettronico . SECONDA SEZIONE UP 12 GIUGNO 2015, N. 28080/15 RICORRENTE B. REATI CONTRO IL PATRIMONIO Circonvenzione di persone incapaci – Abuso ed induzione - Nozione. In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso. La pronuncia riafferma l’indirizzo già espresso da Seconda Sezione, n. 31320/08, CED 240658.