RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 12 GIUGNO 2015, N. 28079/15 RICORRENTE M. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli – Flagranza del possesso – Necessità – Esclusione – Disponibilità immediata - Sufficienza. L’elemento materiale della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen., rappresentato dal fatto che l’agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l’agente venga colto in flagranza” di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti e, con essa, la possibilità di un loro utilizzo immediato e attuale, senza che peraltro sia richiesto che egli sia in procinto di farne uso. La pronuncia si conforma al consolidato indirizzo della Corte secondo cui, appunto, l'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale, rappresentato dal fatto che l'agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l'agente venga colto in flagranza di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale tra le altre, Sezione feriale, n. 30930/01, CED 219668 Seconda Sezione, n. 198/00, CED 217826 . SECONDA SEZIONE UP 13 MAGGIO 2015, N. 29500/15 RICORRENTE R. ED ALTRO GIUDIZIO ABBREVIATO. Sollecitazione dei poteri officiosi di integrazione probatoria – Mancato esercizio – Deducibilità. L’accesso al rito a prova contratta senza condizioni implica la rinuncia ad ogni approfondimento istruttorio da parte dell’imputato pur potendo eventuali integrazioni essere disposte d’ufficio dal giudice anche su sollecitazione da parte dell’imputato il mancato esercizio di tali poteri anche da parte del giudice d’appello non costituisce tuttavia un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d cod. proc. pen. giacché la scelta del rito abbreviato non condizionato è incompatibile con il recupero del potere processuale di accrescere tale compendio, anche in via indiretta, attraverso le censure per il mancato esercizio dei poteri di integrazione istruttoria esercitabili d’ufficio. La pronuncia ribadisce il principio già affermato negli stessi termini da Terza Sezione, n. 20262/14, CED 259663 e Sesta Sezione, n. 7485/08, CED 242905, secondo cui, appunto, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello art. 603 cod. proc. pen. è compatibile con il rito abbreviato non condizionato , ma il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato, non costituisce vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d , cod. proc. pen., attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale allo stato degli atti a richiedere alcuna integrazione probatoria. Sesta Sezione, n. 7485/08.