RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 5 GIUGNO 2015, N. 26205/15 RICORRENTE P. M. IN PROC. K. STUPEFACENTI. Detenzione di sostanze di natura diversa – Fatto di lieve entità – Esclusione – Ragioni. In tema di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze con principio attivo di differente tipologia, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice. L’affermazione ribadisce quanto già enunciato da Terza Sezione, n. 47671/14, CED 261161. Va aggiunto che Sesta Sezione, n. 6574 /13, CED 254598 è bensì giunta a ritenere illegittimamente esclusa la circostanza attenuante a fronte della detenzione di sostanze diverse ove, però, aventi il medesimo principio attivo. TERZA SEZIONE CC 20 MAGGIO 2015, N. 24986/15 RICORRENTE P. ED ALTRO IMPUGNAZIONI. Giudizio di riesame – Possibilità di sostituire la cautela reale adottata con altra diversa – Esclusione – Ragioni - Fattispecie. In tema di misure coercitive reali, il potere del giudice del riesame di confermare il provvedimento impugnato per ragioni diverse resta confinato alla motivazione dello stesso sicché non è consentito allo stesso giudice sostituire alla cautela reale adottata una diversa cautela anche in considerazione della lesione che verrebbe in tal modo prodotta al diritto di difesa dell’indagato, impossibilitato ad impugnare nel merito una cautela reale così adottata per la prima volta. Fattispecie di sequestro preventivo disposto in via diretta dal G.i.p. e confermato dal Tribunale del riesame nelle forme di sequestro per equivalente . La pronuncia si allinea all’orientamento già espresso da Sesta Sezione n. 30109/12, CED 252998 secondo cui, appunto, è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del P.M. ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato e da Prima Sezione, n. 23908/10, CED secondo cui il sequestro preventivo, richiesto e disposto a fini esclusivamente impeditivi, non può essere confermato dal tribunale come finalizzato alla confisca dei proventi del reato appare porsi, invece, in difformità con la pronuncia di Seconda Sezione, n. 12910/07 secondo cui, avendo il tribunale il potere di confermare il sequestro preventivo motivando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento del sequestro, è stato ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale di conferma del sequestro preventivo, emesso in funzione della confisca, facendo riferimento alla diversa finalità di impedire che la libera disponibilità delle cose potesse agevolare o aggravare le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati, pure richiamata dal P.M. con la richiesta di sequestro preventivo. SECONDA SEZIONE UP 20 MARZO 2015, N. 25741/15 RICORRENTE C. IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione – Deduzioni di più violazioni di legge relative al medesimo capo delle decisione – Onere di specificità per ogni indicazione di norma violata - Sussistenza. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, più violazioni della legge processuale, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c , cod. proc. pen., ha l’onere, sanzionato a pena di aspecificità e, dunque, di inammissibilità del ricorso, di indicare per ciascuna norma che si assume violata in cosa si sia concretizzata la presunta violazione costituente oggetto di doglianza. La affermazione, sul punto specifico affrontato, inedita, muove dalla disposizione dell’art. 581, comma prima lett. c che impone la chiara esposizione, nell’ambito del motivo di ricorso riguardante le violazioni di legge, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata, con specifico riferimento alle questioni di diritto in ordine alle quali si assuma la sussistenza di ciascuna violazione, onde consentire al giudice di legittimità di individuare inequivocabilmente la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 606, comma primo, lett. c , cod. proc. pen SECONDA SEZIONE UP 20 MARZO 2015, N. 25738/15 RICORRENTE A. ED ALTRI IMPUGNAZIONI. Morte dell’imputato – Ricorso proposto dal suo difensore – Inammissibilità. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato è inammissibile per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo infatti, anche se il difensore dell'imputato ha, a norma dell'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, atteso che la stessa fa cessare gli effetti della nomina. Fattispecie di ricorso proposto dopo la sentenza di estinzione per morte al fine di ottenere pronuncia di merito ex art. 129 cod. proc. pen. . La sentenza ribadisce il principio già affermato da Terza Sezione, n. 35217/07, CED 237408 e da Sesta Sezione, n. 34400/01, CED 220171.