RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 26 GENNAIO 2015, N. 20945/15 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA PERSONA. Reato di rissa aggravata – Reato complesso rispetto alla fattispecie di lesioni personali – Esclusione - Conseguenze. Il reato di rissa, pur aggravato ex articolo 588, comma secondo, cod. pen., non è reato complesso rispetto alla fattispecie di lesioni personali, sicché non è violato il principio del ne bis in idem, ove, intervenuta la condanna per il reato di rissa, venga successivamente contestato il reato di lesioni. Già in precedenza, nel senso che con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'articolo 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, reato complesso , Quinta Sezione, n. 320207/14, CED 262171, e Prima Sezione, n. 31219/09, CED 244304. TERZA SEZIONE UP 11 MARZO 2015, N. 18991/15 RICORRENTE C. CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO. Oblazione – Deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda – Necessità – Esclusione - Ragioni. In tema di oblazione, l’articolo 141, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. ha abrogato l’articolo 162 bis cod. pen. per incompatibilità con norma posteriore sicché, ai fini dell’ammissibilità della domanda, non è più richiesto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda stessa. La pronuncia riafferma un principio costantemente espresso dalla Corte Terza Sezione, n. 42924/02, CED 223034 Terza Sezione, n. 27795/01, CED 219297 Terza Sezione, n. 2734/99, CED 215871 Terza Sezione, n. 18999/97, CED 209866 e fondato, appunto, sulla circostanza che la norma processuale dell’articolo 141, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. prevede che, ove il giudice ammetta all’oblazione, lo stesso debba fissare con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all’interessato, in tal modo non potendo più operare quanto prevedeva l’articolo 162 bis cod. pen. secondo cui con la domanda di oblazione il contravventore doveva depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda. TERZA SEZIONE CC 11 FEBBRAIO 2015, N. 19011/15 RICORRENTE C. ED ALTRO MISURE COERCITIVE. Giudizio di riesame – Questioni tecnico contabili – Delibazione – Possibilità - Esclusione. Il tribunale del riesame, sia in sede di decisione a seguito di presentazione di istanza di riesame sia in sede di decisione a seguito di presentazione di appello cautelare, in caso di insanabile contrasto, non dirimibile con gli ordinari poteri di valutazione spettanti ad esso giudice in quella fase incidentale caratterizzata dalla necessaria sommarietà della delibazione, è legittimato a demandare alla fase del merito tutte le questioni di tipo tecnico e contabili necessitanti dell’apporto di un sapere tecnico – scientifico, estraneo alla cognizione giuridica del giudice del riesame, e dunque risolvibili solo mediante il ricorso ad un accertamento peritale. La pronuncia appare sviluppare il tradizionale assunto della Corte secondo cui il giudice del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite nel procedimento di merito Terza Sezione, n. 21633/11, CED 250016 Seconda Sezione, n. 6816/08, CED 239432 . Va ricordato, sulla stessa linea, che deve, del resto, ritenersi irrituale, nel corso dell'udienza davanti al Tribunale del riesame, l'acquisizione agli atti del procedimento di una cassetta audiovisiva prodotta dalle parti, in quanto tale acquisizione comporterebbe lo svolgimento di attività istruttoria non consentita in sede di riesame, tenuto anche conto dei tempi ristretti entro cui deve essere adottata la decisione Prima Sezione, n. 4988/95, CED 202677 . TERZA SEZIONE CC 21 APRILE 2015, N. 19354/15 RICORRENTE A. EDILIZIA E URBANISTICA. Protrazione o ripresa della condotta illecita successivamente al periodo oggetto di contestazione – Operatività del principio del ne bis in idem - Esclusione. Attesa la natura permanente del reato urbanistico, la preclusione principio del ne bis in idem opera soltanto con riferimento alla condotta posta in essere nel periodo oggetto di contestazione nei capi d’imputazione e non riguarda, invece, l’eventuale protrazione o ripresa della condotta in un periodo successivo, rispetto alla quale rimangono impregiudicate l’azione penale e la qualificazione conseguente del fatto. La sentenza ribadisce quanto già espresso, tra le altre, da Terza Sezione, n. 15441/01, CED 219499 . TERZA SEZIONE UP 20 GENNAIO 2015, N. 19322/15 RICORRENTE R. IMPUGNAZIONI. Violazione dell’articolo 6 della Convenzione edu – Rilevabilità d’ufficio – Sussistenza – Ragioni. La violazione dell’articolo 6 della Convenzione edu, così come interpretato, tra le altre, dalla sentenza della Corte edu del 5 luglio 2011 nel caso Dan contro Moldavia, per non avere il giudice di appello, riformando in peius sentenza di assoluzione, proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale consistente nella riassunzione delle prove dichiarative già poste a base della sentenza di primo grado, è rilevabile di ufficio anche in sede di giudizio di legittimità, giacché l’equità di cui al predetto articolo 6 costituisce predicato strutturale ed ineliminabile del processo penale. La decisione si pone in linea con altre pronunce della Corte che hanno concluso nel medesimo senso precisando che le decisioni della Corte edu che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione edu, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale sono state pronunciate in tal senso, Terza Sezione, n. 11648/14, CED 262978, e Seconda Sezione, n. 677/14, CED 261555 contrasta, invece, con altre decisioni che hanno ritenuto non rilevabile d’ufficio la questione trattandosi di censura riconducibile alla nozione di vizio di violazione di legge deducibile esclusivamente con il ricorso per cassazione, mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno, a norma dell'articolo 581 cod. proc. pen. Quarta Sezione, n. 18432/14, CED 261920 e Quinta Sezione, n. 51396/13, CED 257831 .