RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE UP 20 MARZO 2015, N. 16944/15 RICORRENTE R. COLPA. Colpa professionale medica - Linee guida ex articolo 3 l. n. 189 del 2012 – Ambito applicativo – Individuazione. L'articolo 3 del d. l. n. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in l. 8 novembre 2012, n. 189, secondo cui l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, non riguarda le ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza giacché le suddette linee guida contengono solo regole di perizia. La pronuncia, nel precisare, a conforto, che deve escludersi che le linee guida e le buone prassi possano in qualche modo prendere in considerazione comportamenti professionali connotati da profili di negligenza ed imprudenza, riafferma un concetto già espresso, tra le altre, da Quarta Sezione, n. 11493/13, CED 254756, nonché da Quarta Sezione, n. 36347/14, inedita, secondo cui, appunto, la nuova normativa può operare soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia ma non si estende alle condotte professionali negligenti, e da Terza Sezione, n. 5460/14, CED 258846. Va tuttavia segnalato che, secondo Quarta Sezione, n. 47289/14, CED 260739, la nuova disciplina, pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza. QUARTA SEZIONE UP 10 FEBBRAIO 2015, N. 18069/15 RICORRENTE S. GIUDIZIO. Difensore – Impedimento a comparire – Nozione - Fattispecie. L’assoluta impossibilità a comparire del difensore non deve essere intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale” a partecipare all’udienza, dovuto ad un precedente e concomitante impegno professionale, ovvero ad altra causa che impedisca la presenza fisica dovuta ad ostacoli di carattere logico o sanitario che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioni che possano, sotto il profilo emotivo e umano, essere ritenute anch’esse di impedimento alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli. Nella specie, è stata annullata la sentenza che aveva escluso che la necessità, nel giorno dell’udienza, per il difensore di accompagnare presso una struttura ospedaliera, sita a notevole distanza dal luogo di celebrazione del processo, il coniuge per una grave malattia, rappresentasse assoluta impossibilità a comparire . La pronuncia, di contenuto innovativo”, ha evidenziato in motivazione, a conforto della conclusione, anche la necessità di assicurare al Difensore, titolare di una prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, pari trattamento rispetto agli altri prestatori di lavoro in caso di eventi che comunque impongano rispetto umano e morale”. PRIMA SEZIONE CC 19 GENNAIO 2015, N. 17905/15 RICORRENTE K. MISURE COERCITIVE PERSONALI. Ordinanza del Tribunale del riesame – Traduzione nella lingua dell’indagato alloglotta – Obbligo – Esclusione. L’ordinanza del Tribunale del riesame avente ad oggetto misura cautelare personale non rientra tra gli atti espressamente indicati per i quali, secondo la previsione dell’articolo 143 cod. proc. pen., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 32 del 2014, è prevista la necessità di traduzione scritta nella lingua madre dell’imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, in particolare non potendo detto provvedimento rientrare tra quelli che dispongono misure cautelari personali”, posto che in tale ordinanza non limita, ab origine, la libertà personale, ma rappresenta una mera conferma del provvedimento attraverso cui siffatta limitazione viene determinata. La pronuncia riafferma l’indirizzo già espresso, in motivazione, da Sesta Sezione, n. 50766/14, CED 261537. TERZA SEZIONE UP 16 DICEMBRE 2014, N. 17381/15 RICORRENTE N. PROSTITUZIONE. Reato di tolleranza abituale e reato di favoreggiamento – Tratti distintivi. Il reato di tolleranza abituale della prostituzione, previsto dall'articolo 3 n. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, si configura come una forma peculiare di favoreggiamento caratterizzata dall’elemento della abitualità con la quale viene tollerata la presenza di prostitute che intrattengono i loro rapporti con i clienti dell’albergo, mentre la diversa fattispecie di favoreggiamento comune”, di cui all'articolo 3 n. 8 della stessa legge, è connotata dalla mera occasionalità del comportamento con cui l’albergatore risulti permettere la presenza di prostitute nel proprio esercizio. In precedenza, nel medesimo senso, Terza Sezione, n. 2870/13, CED 25863 Terza Sezione, n. 26925/04, CED 229455.