RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 23 FEBBRAIO 2015, N. 15976/15 RICORRENTE D. REATI FALLIMENTARI. Attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, l. fall. – Natura di circostanza ad effetto speciale – Sussistenza - Ragioni. La previsione di cui all'art. 219, comma terzo, del r.d. n. 267 del 1942, applicabile qualora il danno patrimoniale cagionato dai reati di cui agli art. 216, 217 e 218 sia di speciale tenuità, contempla una circostanza a cosiddetto effetto speciale, prevedendo una diminuzione di pena fino al terzo e non sino al massimo di un terzo. La pronuncia nel reiterare il principio già enunciato da Quinta Sezione, n. 10391/05, CED 231201, sottolinea che la norma, facendo riferimento al terzo della pena in concreto individuata, come risultato della applicazione della attenuante, allude non alla entità della pena da sottrarre a quella altrimenti individuata, ma, direttamente, al risultato dello scomputo, cioè alla pena finale, che, dunque, può essere portata, appunto, fino al terzo di se stessa cioè fino al terzo di quella individuata prima del calcolo della incidenza della attenuante speciale . A tale conclusione autorizza, appunto, l'uso dell'articolo determinato il terzo in luogo di quello indeterminato fino a un terzo presente nella locuzione che, invece, è normalmente utilizzata per indicare il massimo della entità della diminuzione della pena -già individuata per il reato - in dipendenza della operatività della attenuante comune nel senso cioè, in quest'ultimo caso, di una percentuale massima 1\3 che va calcolata sulla pena per il reato. QUARTA SEZIONE UP 5 MARZO 2015, N. 15814/15 RICORRENTE G. GIUDIZIO. Dibattimento – Difensore – Impedimento per contestuali impegni professionali – Rilevanza - Presupposti. Affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, a ciò non bastando la mera complessità del procedimento, nonché l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, e l'impossibilità, ad essa non potendosi equiparare la inopportunità”, di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. La pronuncia ribadisce, sia pure con alcune precisazioni significative, un principio di costante affermazione nella giurisprudenza della Corte, consacrato anche dall’ arresto delle Sezioni Unite n. 4708/92, CED 190828. TERZA SEZIONE UP 24 MARZO 2015, N. 14257/15 RICORRENTE M. REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA. Titolare di esercizio commerciale - Obbligo di impartire direttive in tema di lealtà commerciale e di controllo sull'ottemperanza - Violazione - Condotta illecita del dipendente - Concorso nel reato di cui all'art. 515 cod. pen. - Sussistenza. In tema di frode nell'esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l'obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni in difetto si configura il reato di cui all'art. 515 cod. pen. sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verifichino. In tal senso, in precedenza, Terza Sezione, n. 27279/04, CED 229348. TERZA SEZIONE UP 25 MARZO 2015, N. 16616/15 RICORRENTE M. REATI CONTRO LA PERSONA. Atti sessuali con minorenne – Compimento a distanza” – Integrazione per ciò solo della attenuante del fatto di minore gravità - Esclusione. In tema di atti sessuali con minore, le condotte poste in essere mediante utilizzazione di strumenti telematici non presentano, per il solo fatto dell’assenza di un contatto fisico con la vittima, caratteristiche di minore gravità tali da integrare la circostanza attenuante di cui all’art. 609 quater, comma quarto, cod. pen., dovendo, anche in tali casi, procedersi ad una valutazione di tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possano incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. Non risultano precedenti.