RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 4 MARZO 2015, N. 13927/15 RICORRENTE A. ED ALTRI PROVE. Contestazioni – Mancato ricordo su fatti e circostanze oggetto di precedenti dichiarazioni - Dichiarazioni rese a seguito di contestazione - Conferma della verità delle dichiarazioni rese in precedenza - Utilizzabilità - Disciplina applicabile. In tema di contestazioni dibattimentali, nel caso in cui il teste dichiari di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato, affermando, solo a seguito della contestazione, che, pur non avendone attuale ricordo, quanto dichiarato in precedenza è sicuramente vero, non si applica la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni, ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell'attendibilità del dichiarante. Il principio è già stato affermato da Seconda Sezione, n. 10483/12, CED 252707, ove, in motivazione, si è precisato che in tal caso non si applica la disciplina della valutazione delle dichiarazioni lette per la contestazione ex art. 500, comma secondo, cod. proc. pen., ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell’attendibilità del teste sulla dichiarazione precedente resa si è infatti chiarito, in altra pronuncia, che la dichiarazione dibattimentale del testimone che il fatto o circostanza dichiarata nel corso delle indagini, e di cui ha contestazione per non averne avuto ricordo, sono rispondenti al vero, e tanto perché, se così non fosse, non ne avrebbe fatto oggetto di dichiarazioni predibattimentali, è utilizzabile quanto al contenuto relativo alla sussistenza del fatto o circostanza, dato che la risposta alla contestazione per difetto di ricordo ha introdotto nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza Seconda Sezione, n. 31593/11, CED 250913 . PRIMA SEZIONE UP 4 MARZO 2015, N. 13338/15 RICORRENTE Z. PROVE. Rinuncia del P.M. alla prova testimoniale - Possibilità di esame da parte della difesa - Presupposti. La decadenza da una prova di una delle parti non può essere surrogata dal recupero di quella cui un'altra parte abbia rinunciato, sicché, ove il P.M. abbia rinunciato all'audizione dei propri testimoni, la difesa può procedere al loro esame solo se ha osservato le formalità connesse alla lista testi poste a garanzia di un informato contraddittorio. La pronuncia reitera l’affermazione, tra le altre, di Sesta Sezione, n. 23025/04, CED 229915 e Terza Sezione, n. 35372/07, CED 237411. PRIMA SEZIONE CC 19 FEBBRAIO 2015, N. 13056/15 RICORRENTE CONFL. COMP. ESECUZIONE. Irretrattabilità della competenza attribuita nella sentenza di annullamento – Applicabilità in sede di giudizio di esecuzione - Sussistenza. Il principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, dopo sentenza di annullamento della Corte di cassazione, non è ammessa discussione sulla competenza attribuita, sia pure implicitamente, con la stessa sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore, si applica anche alle ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione. Nella specie, caratterizzata da intervenuto annullamento, quanto alle modalità di calcolo della pena, di ordinanza del G.i.p. che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione, è stata riconosciuta la competenza dello stesso G.i.p. che, in sede di rinvio, aveva rilevato essere stata la propria sentenza di primo grado riformata dalla Corte d’Appello . Il principio è già stato affermato da Prima Sezione, n. 1511/07, CED 238844 e da Prima Sezione, n. 18802/02, CED 222029. QUINTA SEZIONE UP 5 FEBBRAIO 2015, N. 15962 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Creazione di monete o di carte di pubblico credito non realmente esistenti - Reato - Sussistenza - Esclusione. La imitazione di monete o carte di pubblico credito che mai siano state coniate dallo Stato come mezzo di pagamento non ricade nella sfera di operatività degli artt. 453 e 458 c.p. a nulla rilevando che si tratti di titoli di credito che possano ingenerare il convincimento, effetto di una condotta peraltro sicuramente truffaldina, dell’avvenuta adozione da parte dell’Istituto di credito apparentemente emittente. Fattispecie di detenzione a fini di circolazione di apparenti banconote recanti ciascuna il valore di un milione di dollari nella realtà mai coniato . La pronuncia riafferma l’orientamento già espresso dalla Corte con le decisioni di Quinta Sezione, n. 4261/12, CED 254316 deve ricordarsi in proposito, infatti, che per moneta avente corso legale nello Stato o fuori , secondo la formula dell'art. 453, n. 1, cod. pen., deve intendersi quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria Prima Sezione, n. 34695/03, CED 225991 . TERZA SEZIONE UP 3 DICEMBRE 2014, N. 14956/15 RICORRENTE C. NOTIFICAZIONI. Irreperibilità - Imputato residente all’estero -Ricerche - Obbligo - Condizioni. L'obbligo di disporre le ricerche dell’imputato, ai fini del decreto di irreperibilità, anche all'estero, sorge soltanto allorché dagli atti risulti la località dello Stato estero in cui egli si è trasferito o comunque dimori. Nel senso, conforme, secondo cui non sussiste obbligo di disporre apposite ricerche all’estero dell’imputato colà residente, del quale si ignori l’esatto recapito, Prima Sezione, n. 27552/10, CED 247719. Infatti l'obbligo di disporre le ricerche, anche all'estero sorge soltanto se le ricerche svolte nel territorio dello Stato consentano di individuare la località ove l'imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano utilmente effettuarsi le ricerche per l'accertamento di un esatto indirizzo, tra le altre, Seconda Sezione, n. 22662/09, CED 244726 Terza Sezione, n. 30600/04, CED 230056.