RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 21 NOVEMBRE 2014, N. 9929/15 RICORRENTE N. ED ALTRI REATI CONTRO IL PATRIMONIO Usura – Riscossione dei pagamenti - Concorso nel reato - Sussistenza. Colui che, successivamente alla formazione del patto usurario, interviene nel rapporto come portatore di un interesse diretto, manifestato attraverso la diretta riscossione del debito, risponde del delitto di concorso in usura giacché, appartenendo detto reato al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata, i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili, pertanto, come post factum non punibile della illecita pattuizione. La decisione ribadisce il principio già affermato, tra le altre, da Seconda Sezione, n. 7208/12, CED 254947 Seconda Sezione, n. 3776/08, CED 242473. Nel senso che risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesce ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione, Quinta Sezione, n. 42849/14, CED 262308. SECONDA SEZIONE UP 18 NOVEMBRE 2014, N. 8997/15 RICORRENTE G. PROCEDIMENTI SPECIALI Decreto di giudizio immediato – Richiesta di giudizio abbreviato in subordine a quella di applicazione della pena – Ammissibilità – Condizioni. E’ ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato formulata, a seguito del decreto di giudizio immediato, in via subordinata unitamente a quella di patteggiamento purché entrambe siano formulate nei termini di legge giacché, scaduto il termine di cui all’art. 458, comma 1, c.p.p., resta preclusa la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato. La pronuncia ribadisce il principio di cui alle sentenze di Seconda Sezione, n. 2765/09, CED 246378, Prima Sezione n. 1052/09, CED 244062 e Prima Sezione, n. 2100/08, CED 238646. TERZA SEZIONE UP 15 GENNAIO 2015, N. 10030/15 RICORRENTE A. BELLEZZE NATURALI Reato ex art. 734 c.p. – Distruzione o alterazione irreparabile – Necessità – Esclusione – Turbamento delle visioni di bellezza estetica e panoramica – Sufficienza. Per la realizzazione del reato previsto dall'art 734 cod. pen. non è necessaria l'irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura. La pronuncia reitera l’affermazione resa dalla risalente sentenza di Sesta Sezione, n. 11929/77, CED 136871. QUINTA SEZIONE UP 2 DICEMBRE 2014, N. 9687/15 RICORRENTE M. PROVE Revoca di prove testimoniali – Esercizio in via tacita – Possibilità - Sussistenza. La revoca di prove testimoniali ammesse può essere esercitata anche tacitamente attraverso l’introduzione della discussione senza avere dato sfogo a dette prove senza alcun obbligo di darne esplicita motivazione nella sentenza una volta che dal contesto delle argomentazioni sia possibile evincere che le ragioni del convincimento ancorate alle risultanze acquisite prescindono dagli accertamenti disposti e non più effettuati. La pronuncia qui segnalata pone in rilievo che il diritto dell’imputato all’ammissione delle prove a discarico di cui all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. va coordinato con il potere attribuito al giudice dal quarto comma del medesimo articolo di revocare l’ammissione di prove che risultino superflue”. Va però segnalato che, pur a fronte di un costante indirizzo secondo cui deve intendersi sanata, se non immediatamente eccepita, la nullità del provvedimento di revoca dell'ammissione della prova testimoniale adottato nonostante le parti abbiano insistito per l'assunzione della prova tra le tante, Terza Sezione, n. 8159/09, CED 246255 , secondo Quinta Sezione, n. 51522/13, CED 257892, è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando la stessa una violazione del diritto della parte di difendersi provando , stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della parità delle armi sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d , della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, Cost. in tema di contraddittorio tra le parti. Si è anche specificato che determina una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentemente ammesso perché non citato all'udienza dibattimentale Terza Sezione, n. 24302/10, CED 247878 .