RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 15 DICEMBRE 2014, N. 7292/15 RICORRENTE M. INDAGINI PRELIMINARI. Regressione del procedimento per incompetenza – Avviso di conclusione delle indagini preliminari – Applicazione – Necessità - Esclusione. Non è necessario fare luogo all’avviso di conclusione delle indagini preliminari laddove il procedimento sia regredito davanti al P.M. a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del giudice adito, avendo l'imputato già avuto piena conoscenza del procedimento, delle accuse formulate a suo carico e dello svolgimento e dell’esito delle indagini. La sentenza qui segnalata applica in senso generale il principio già enunciato da Seconda Sezione, numero 18101/13, CED 224681 con riferimento ad una fattispecie di indagini svolte anteriormente alla entrata in vigore dell’art. 415 bis cit Va ricordato anche che, secondo quanto affermato da Sesta Sezione, numero 42037/08, CED 241916, nessuna rinnovazione dell’avviso è dovuta nel caso in cui gli atti siano trasmessi al P.M. per l'ulteriore corso a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado. QUINTA SEZIONE UP 28 NOVEMBRE 2014, N. 2304/15 RICORRENTE C. PROVE. Videoregistrazione effettuata dal privato – Natura di prova documentale - Sussistenza – Conformità alla disciplina della protezione dei dati personali - Irrilevanza. Le videoregistrazioni effettuate da privato nella specie ritraente parte di una condotta di minaccia sono legittimamente utilizzabili ex art. 234 cod. proc. penumero , trattandosi di prove documentali, in tale contesto essendo del tutto irrilevante che le registrazioni siano state effettuate in conformità, o meno, alle istruzioni del Garante per la Protezione dei dati personali, non potendo la disciplina sulla privacy costituire sbarramento all'esercizio dell'azione penale. Nel senso della comunque legittimità utilizzabilità delle videoriprese a prescindere dalla osservanza delle prescrizioni sulla privacy, già Seconda Sezione, numero 6812/13, inedita. QUINTA SEZIONE UP 4 NOVEMBRE 2014, N. 7716/15 RICORRENTE R. GIUDIZIO. Atti assunti nel corso dell'istruzione dibattimentale – Lettura ex art. 511 cod. proc. penumero – Necessità - Esclusione. Gli adempimenti relativi alla lettura o alla indicazione degli atti previsti dall'art. 511 cod. proc. penumero sono prescritti solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell'art. 431 cod. proc. penumero , come si ricava anche dal disposto degli artt. 495 e 515 cod. proc. penumero , in quanto è in ordine a tali atti che si vuole assicurare la possibilità di un espresso contraddittorio orale, mentre la stessa esigenza non è richiesta per gli atti acquisiti nel corso della istruzione dibattimentale in contraddittorio tra le parti. La pronuncia ribadisce il principio già posto da Sesta Sezione, numero 4947/97, CED 208911. La stessa sentenza sottolinea, in ogni caso, che la violazione dell'obbligo di dare lettura non è causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso e non essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. penumero né può dare luogo a inutilizzabilità, poiché sia l'art. 191 che l'art. 526 cod. proc. penumero sanzionano l'illegittimità dell'acquisizione della prova, e quindi i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione nel medesimo senso, Terza Sezione, numero 45305/13, CED 257630 Prima Sezione, numero 38306/05, CED 232443 . QUINTA SEZIONE UP 16 OTTOBRE 2014, N. 7703/15 RICORRENTE B. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Scrittura privata – Nozione – Fattispecie. Per scrittura privata deve intendersi, agli effetti della legge penale, non solo quella scrittura che contenga una dichiarazione di natura negoziale, ma ogni altra che sia formata dal privato per assolvere ad una funzione probatoria di situazioni dalle quali possano comunque derivare effetti giuridicamente rilevanti. Nella specie la Corte ha ritenuto avente natura di scrittura privata elaborato grafico planimetrico allegato alla d.i.a. . La decisione ribadisce quanto già affermato dalle pronunce di Sesta Sezione, numero 42578/09, CED 244851 nonché di Sesta Sezione, numero 22522/03, CED 225936.