RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CC 18 NOVEMBRE 2014, N. 50679/14 RICORRENTE P.M. IN PROC. J. IMPUGNAZIONI. Decreto di citazione a giudizio – Erronea indicazione delle generalità dell’imputato di cui sia certa l’identità fisica – Restituzione degli atti al P.M. – Abnormità – Sussistenza. È abnorme, per l'inammissibile regressione del procedimento che ne deriva, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero a causa dell'erronea indicazione delle generalità dell'imputato, di cui sia certa l’identità fisica, nel decreto di citazione a giudizio, essendo invece prevista dall’ordinamento, per tale ipotesi, la specifica procedura di correzione dell’errore materiale da parte dello stesso giudice del dibattimento. In senso conforme, con riguardo specificamente alla erronea indicazione della data di nascita dell’imputato, ove l’identità fisica sia certa, si vedano, tra le altre, Sesta Sezione, numero 41714/06, CED 235295, e Seconda Sezione, numero 6260/00, CED 215404 . Va peraltro segnalato come, apparentemente in senso contrario, sia stato qualificato, in un caso di omessa indicazione, nel decreto di citazione, del nome proprio dell’imputato, illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al P.M. si è infatti precisato che l'ordinanza in questione non può ritenersi abnorme né sotto il profilo strutturale in quanto, rientrando nei poteri del giudice la remissione degli atti al P.M., non ci si trova di fronte né ad un caso di carenza di potere in astratto o in concreto né sotto quello funzionale in quanto, non imponendo al P.M. un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, non determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo attesa la ripresa regolare dello stesso una volta che il P.M. abbia provveduto alla correzione del capo d'imputazione . SESTA SEZIONE UP 12 NOVEMBRE 2014, N. 50754/14 RICORRENTE I. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Amministratore di sostegno – Qualifica di pubblico ufficiale – Sussistenza. L’amministratore di sostegno riveste la qualità di pubblico ufficiale essendo posto dalla disciplina civilistica relativa sul medesimo piano del tutore ed essendo l’amministrazione di sostegno un servizio di utilità collettiva, essenziale per la salvaguardia degli interessi di soggetti con problemi di minore gravità di quelli residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione. Fattispecie in tema di peculato . La pronuncia, che non trova precedenti, fonda la conclusione specificamente sulla previsione della prestazione del giuramento prima dell’assunzione dell’incarico, sul regime delle incapacità e delle dispense, sulla disciplina delle autorizzazioni, degli atti vietati e del rendiconto annuale, e sulle norme limitative in punto di capacità di ricevere per testamento e per donazioni. Nel senso che il tutore dell'incapace riveste la qualifica di pubblico ufficiale, da ultimo, Sesta Sezione, numero 23353/2014, CED 259910. PRIMA SEZIONE CC 07 OTTOBRE 2014, N. 50721/14 RICORRENTE L. MISURE CAUTELARI. Impugnazione della misura – Revoca o inefficacia nelle more - Persistenza di interesse al gravame – Richiesta proveniente del Difensore in presenza dell’interessato – Idoneità. E’ idonea ad evidenziare la persistenza dell’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione avverso il provvedimento applicativo di misura custodiale pur a fronte di intervenuta revoca o inefficacia, nelle more, della misura stessa, la richiesta che, pur provenendo dal Difensore e non dal diretto interessato, sia tuttavia formulata in presenza di quest’ultimo. Va ricordato che Sez. Unumero , numero 7931/11, CED 249002, hanno affermato che, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato. A proposito di tale ultimo requisito, la pronuncia qui segnalata ricorda che la presenza dell’interessato all’udienza e la provenienza della richiesta da soggetto deputato ad agire nel suo interesse rappresentano elementi idonei a conferire all’atteggiamento silente dell’assistito portata comunque dimostrativa di una volontà nel senso enunciato dal difensore. SECONDA SEZIONE UP 18 NOVEMBRE 2014, N. 50659/14 RICORRENTE F. ED ALTRO REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli - Porto ingiustificato di un taglierino - Reato ex art. 707 cod. penumero - Esclusione. Il porto ingiustificato di un taglierino, se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della l. numero 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 cod. penumero , non essendo tale oggetto né una chiave alterata né uno strumento atto ad aprire o forzare serrature . L’arresto ripropone l’ orientamento già espresso da Seconda Sezione, numero 26289/10, CED 247753 con riferimento al porto di un coltellino a serramanico. PRIMA SEZIONE UP 05 GIUGNO 2014, N. 50706/14 RICORRENTE M. PROVE. Prove documentali – Sentenza irrevocabile resa a seguito di rito abbreviato o di patteggiamento – Utilizzabilità – Ragioni. Con il riferimento alle sentenze divenute irrevocabili il legislatore, nella disposizione di cui all'art. 238 bis cod. proc. penumero , ha inteso rendere utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento ma anche quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta la ratio della disposizione di legge, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice. La pronuncia ribadisce il principio già affermato da Seconda Sezione, numero 6755/94, CED 198107 e da Prima Sezione, numero 8881/00, CED 216920.