RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 22 OTTOBRE 2014, N. 48311/14 RICORRENTE H. SPESE PROCESSUALI. Sequestro di autoveicolo - Non convalida dello stesso – Spese di custodia – Imposizione sul titolare del bene - Esclusione – Ragioni. La mancata convalida del sequestro di veicolo impedisce che le spese relative alla sua custodia possano essere poste a carico del proprietario di esso, difettando il titolo giustificativo della pretesa erariale stante l’omissione procedurale rispetto alla quale il titolare del bene sequestrato non ha alcuna responsabilità. Il principio affermato, inedito, fa leva, tra l’altro, sulla disposizione dell’articolo 150 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la restituzione del bene in sequestro non è condizionata al previo pagamento delle spese per la custodia e la conservazione ove il decreto di sequestro sia stato revocato, a maggior ragione, dunque, non potendosene pretendere il pagamento ove il sequestro, giacché non convalidato, non abbia mai avuto, ex tunc, legittima esistenza. QUARTA SEZIONE CC 9 OTTOBRE 2014, N. 47323/14 RICORRENTE C. ED ALTRI IMPUGNAZIONI. Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione – Istanza di partecipazione di coimputati non appellanti per fruire dell’effetto estensivo – Ordinanza di rigetto - Abnormità – Impugnabilità immediata – Sussistenza. E’ abnorme, e dunque impugnabile autonomamente, l’ordinanza pronunciata, in sede di atti preliminari, dalla Corte d’appello, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione in ordine alla valutazione della questione di incompetenza per territorio, con cui venga rigettata l’istanza di partecipazione al giudizio di coimputati non appellanti al fine di potere fruire, estensivamente, della eventuale declaratoria di incompetenza stessa. La decisione si fonda in primo luogo sulla natura di ragione di impugnazione non esclusivamente personale, e tale dunque da dare luogo, nella specie con riferimento al giudizio di rinvio, all’applicabilità dell’articolo 627, comma quinto, cod. proc. pen., del motivo di impugnazione relativo alla incompetenza per territorio. Quanto alla possibilità di impugnare autonomamente, ossia prima ed indipendentemente dalla sentenza, le ordinanze predibattimentali o dibattimentali che si configurino come abnormi tale essendo, secondo, la pronuncia, un’ordinanza di rigetto che, quale quella in questione, assumerebbe carattere definito ed impedirebbe agli instanti di impugnare financo la sentenza finale stessa , la Corte si richiama ai costanti precedenti in tal senso si veda, tra le altre, Prima Sezione, n. 2877/05, CED 230557 . QUARTA SEZIONE UP 9 OTTOBRE 2014, N. 47287/14 RICORRENTE B. CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO. Rinvio del processo su richiesta della parte civile onde citare il responsabile civile – Sospensione del termine di prescrizione – Esclusione. Il rinvio del dibattimento disposto su richiesta della parte civile al fine di potere citare il responsabile civile, non costituisce, pur quando ad essa aderisca la difesa dell’imputato, causa di sospensione della prescrizione, essendo il differimento determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. Non risultano, sul punto specifico, precedenti, pur avendo la Corte già escluso ogni effetto sospensivo della prescrizione nel caso, dalla pronuncia in esame ritenuto analogo a quello qui segnalato, della richiesta di rinvio motivata dalla esigenza di citazione del responsabile civile proveniente non dalla parte civile, bensì dall’imputato in tal senso, Quarta Sezione, n. 9224/02, CED 220986 . Infatti, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogniqualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa Sez. Un., n. 1021/02, CED 220509 . QUINTA SEZIONE UP 23 SETTEMBRE 2014, N. 44857/14 RICORRENTE P. G. IN PROC. G. REATI FALLIMENTARI. Ricorso abusivo al credito – Dichiarazione di fallimento – Necessità - Sussistenza. Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto cui esso viene addebitato sia, successivamente, dichiarato fallito. La pronuncia fonda la necessità della dichiarazione di fallimento sia sull’inserimento del reato nell’ambito del capo I del titolo VI della legge fall., dedicato ai reati commessi dal fallito, sia su dati sistematici posto che, tra l’altro, l’articolo 219 legge cit. considera unitariamente le fattispecie di cui agli artt. 216, 217 e 218 in tal modo palesando una base offensiva comune, colta nell’interesse dei creditori a non vedere le proprie ragioni pregiudicate da atti che riducono la garanzia patrimoniale, e l’articolo 221, sia pure su un piano storico, rivela il presupposto inespresso del legislatore di sanzionare le condotte descritte solo in caso di dichiarazione di fallimento. L’orientamento in esame, già seguito da Quinta Sezione, n. 23796/04, CED 228906, risulta contrastato invece da Prima Sezione, n. 4021/97, CED 208331.