RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CC 8 LUGLIO 2014, N. 42850/14 RICORRENTE D. IMPUGNAZIONI. Provvedimento di trasmissione degli atti – Interesse ad impugnare – Insussistenza – Ragioni. E’ inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione nella specie il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice in sede esecutiva abbia trasmesso gli atti al P.M. per la riduzione dell’indulto concesso con più ordinanze in misura complessivamente superiore al limite di legge, non derivando da esso, caratterizzato da mero impulso processuale, alcuna lesione del diritto di difesa, pienamente esercitabile nelle fasi successive. La decisione riafferma l’orientamento già costantemente enunciato, con riguardo appunto alla non impugnabilità di atto avente natura di mero impulso processuale, dalla Corte si vedano, tra le altre, Prima Sezione, numero 22066/13, CED 255945 Quinta Sezione, numero 14366/12, CED 252474 Sesta Sezione, numero 9744/04, CED 229210 . Più in generale va ricordato che secondo le Sezioni Unite la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo Sez. Unumero , numero 6624/12, CED 251693 . QUINTA SEZIONE UP 16 MAGGIO 2014, N. 42839/14 RICORRENTE O. MISURE CAUTELARI. Misure interdittive - Impugnazione – Sopravvenuta inefficacia della misura – Permanenza di interesse – Esclusione. Non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti cautelari interdittivi che nelle more del giudizio d'impugnazione siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, atteso che alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. penumero , il quale giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura. L’arresto ripropone l’enunciato di Sesta Sezione, numero 9479/09, CED 246523. TERZA SEZIONE UP 26 GIUGNO 2014, N. 40552/14 RICORRENTE B. AZIONE CIVILE. Giudizio di appello – Riconoscimento di circostanza attenuante con conseguente diminuzione della pena – Rideterminazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno – Necessità – Sussistenza. La sentenza di appello che riconosca la sussistenza di una circostanza attenuante nella specie quella di cui all’art. 609 bis, ult. comma, cod. penumero , in quanto pronuncia incidente sulla responsabilità penale dell’imputato, ha, in forza del principio devolutivo di cui all’art. 574, comma quarto, cod. proc. penumero , diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno, comportando l’obbligo per il giudice di procedere, anche in assenza di uno specifico motivo di appello, alla rideterminazione della somma liquidata. Il principio appare inedito. In motivazione la Corte ha precisato che l’obbligo per il giudice di procedere alla suddetta rideterminazione per effetto della riduzione della pena deriva dal necessario collegamento, ex art. 185 cod. penumero , delle statuizioni civili con la commissione di un reato. TERZA SEZIONE UP 10 APRILE 2014, N. 39431/14 RICORRENTE S. PREVIDENZA. Omesso versamento di ritenute previdenziali – Circostanza attenuante ex art. 62 numero 4 cod. penumero – Configurabilità – Presupposti. Ai fini della configurabilità, relativamente al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, dell’attenuante di cui all’art. 62 numero 4 cod. penumero , deve aversi riguardo non alla sola entità del contributo evaso o alla singola condotta posta in essere ma al danno complessivo che può derivarne all’ente anche, in ipotesi, in conseguenza di plurime piccole omissioni. La pronuncia non ha precedenti. Va ricordato che, con riguardo ai reati tributari, la Corte ha escluso l’applicabilità della circostanza attenuante in oggetto non essendo tali illeciti annoverabili tra quelli che offendono il patrimonio, non avendo la tutela penale come oggetto non il patrimonio dello Stato, bensì l'interesse pubblico, di rango costituzionale, all'osservanza dell'obbligo dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva Terza Sezione, numero 9098/93, CED 195205 .