RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 14 GENNAIO 2014, N. 42060/14 RICORRENTE F. ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Detenzione domiciliare – Revoca – Competenza del magistrato di sorveglianza – Esclusione. E’ illegittima, perché emessa da giudice incompetente, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che disponga la revoca della detenzione domiciliare, rientrando quest’ultima, a differenza del provvedimento di provvisoria sospensione, nelle attribuzioni del Tribunale di sorveglianza. La decisione riafferma l’orientamento già enunciato recentemente dalla Corte Prima Sezione, n. 47953/12, CED 253886 in motivazione si richiama, a fondamento della conclusione adottata, tra le altre, la previsione dell’articolo 1, comma ottavo, della l. n. 199 del 2010 che, nel rinviare, per la disciplina della detenzione domiciliare, all’articolo 47 ter dell’ord. pen., precisa però che il provvedimento di concessione del beneficio e di indicazione delle sue prescrizioni è adottato dal magistrato di sorveglianza, così lasciando intendere l’applicazione, negli altri casi, compresa la revoca del beneficio, delle regole generali in tema di competenza. SECONDA SEZIONE UP 16 SETTEMBRE 2014, N. 41397/14 RICORRENTE P.G. IN PROC. P. ATTI. Avviso di conclusione delle indagini preliminari - Omessa od irregolare notifica – Nullità – Presenza dell’imputato all’udienza preliminare – Sanatoria - Configurabilità. E’ sanata dalla presenza dell’imputato all’udienza preliminare la nullità derivante dalla omessa od irregolare notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Con specifico riferimento alla sanatoria insita nella presenza all’udienza preliminare, l’affermazione non trova precedenti. Nel senso che l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato, Terza Sezione, n. 7336/14, CED 258813 e Sesta Sezione, n. 25153/10, CED 247777 . SECONDA SEZIONE UP 16 SETTEMBRE 2014, N. 41395/14 RICORRENTE B. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Reato di rapina aggravato ex articolo 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen. – Concorso con il reato di violazione di domicilio – Sussistenza – Assorbimento del secondo nel primo - Presupposti. Il reato di rapina aggravata dalla commissione del fatto in uno dei luoghi indicati dall’articolo 624 bis cod. pen. ed il reato di violazione di domicilio concorrono tra loro, venendo quest’ultimo assorbito dal primo solo laddove la violazione di domicilio sia stata posta in essere esclusivamente al fine di commettere la rapina e per il tempo strettamente necessario a realizzarla. Non risultano precedenti. Come noto, l’ipotesi aggravata di cui all’articolo 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen., è stata introdotta dall’articolo 3, comma 27, lett. a , della l. n. 94 del 2009. TERZA SEZIONE UP 4 GIUGNO 2014, N. 38687/14 RICORRENTE D. REATI TRIBUTARI. Omesso versamento Iva – Liquidatore di società di capitali - Responsabilità. In tema di omesso versamento dell’Iva riguardante società di capitali, versa quanto meno in dolo eventuale e non in mera colpa il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore senza avere compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali. Fattispecie di liquidatore nominato pochi giorni prima della scadenza del termine utile per il versamento finale a fronte di dichiarazione Iva presentata da altro soggetto . La pronuncia, ribadendo quanto già affermato dalla Corte con riguardo alla figura di amministratore della società Terza Sezione, n. 3636/14, CED 259092 , ha chiarito che, nella specie, sarebbe stato sufficiente per il ricorrente, per evitare di incorrere in responsabilità, richiedere in visione la dichiarazione e l’attestato di versamento all’Erario dell’Iva a debito per adempiere nel termine stabilito al pagamento dell’obbligazione tributaria. QUINTA SEZIONE UP 19 GIUGNO 2014, N. 41052/14 RICORRENTE B. REATO. Circostanze - Circostanza aggravante dei futili motivi – Significato e ratio – Fattispecie. La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Nella specie la Corte ha riconosciuto legittimamente ritenuta sussistente l’aggravante in relazione ad una rissa insorta per questioni di tifo calcistico . La pronuncia, nel richiamare i consolidati parametri fissati per la ravvisabilità della circostanza cfr., da ultimo, Prima Sezione, n. 59/14, CED 258598 e Prima Sezione, n. 39261/10, CED 248832 , ha chiarito che, con riguardo alla fattispecie in esame, la passione per una squadra di calcio, per quanto radicata, attiene comunque ad un’attività sportiva che nella sua normale dimensione richiama aspetti di pacifica e regolare competizione, in nessun modo potendo essere considerata quale fonte naturale di possibili manifestazioni di violenza fisica ed ha aggiunto che la contrapposizione di tensioni calcistiche è inidonea, in quanto tale, ad evocare quel minimo di proporzionalità fra lo stimolo e la reazione criminosa che escluderebbe la futilità del motivo a delinquere.