RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE UP 8 APRILE 2014, N. 36445/14 RICORRENTE M. ED ALTRO IMPUGNAZIONI. Trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione – Omissione – Conseguenze – Fattispecie di omessa trasmissione alla Corte di Cassazione. La mancata trasmissione alla Corte di cassazione degli atti del giudizio di appello integra una nullità di ordine generale a regime intermedio valorizzabile a condizione che il vizio lamentato in ricorso riguardi l’error in procedendo e che venga indicato il vulnus derivato al diritto di difesa dal mancato rispetto dell’art. 590 cod. proc. penumero , posto che, diversamente, difetterebbe in capo alla parte l’interesse ad eccepire detta omissione. Nello specifico la Corte ha osservato che la regola della trasmissione degli atti va coordinata con la specificità del giudizio di legittimità, potendo la Corte esaminare gli atti del processo unicamente ove prospettato un vizio della legge processuale. In generale, poi, nel senso che la mancata trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte che intenda dedurla deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti, si vedano Quinta Sezione, numero 37370/11, CED 250490, e Terza Sezione, numero 21922/08, CED 240236. PRIMA SEZIONE UP 2 APRILE 2014, N. 37251/14 RICORRENTE B. E ALTRI REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO. Reato ex art. 419 cod. penumero – Fatti di devastazione – Elemento oggettivo – Fattispecie. L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 cod. penumero consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, il senso della tranquillità e della sicurezza. Il principio affermato reitera quanto già espresso con le pronunce della Prima Sezione, numero 22633/10, CED 247418, e numero 16553/10, CED 246941. Nella fattispecie relativa alla pronuncia qui segnalata, ritenuta integrativa del reato, la condotta di devastazione era consistita nel diffuso danneggiamento di beni mobili ed immobili compresi in tre padiglioni di un Centro di identificazione ed Espulsione che aveva comportato, in relazione ad una struttura di innegabile rilevanza sociale e politica, danni quantificati nell’importo di circa 300.000 euro. SECONDA SEZIONE UP 13 GIUGNO 2014, N. 37868/14 RICORRENTE M. ED ALTRI GIUDIZIO. Esame testimoniale – Teste sottoposto a condotta illecita e disposto a rendere l’esame – Acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza senza procedere al suo esame – Possibilità – Esclusione. E’ illegittima l’acquisizione, ex art. 500, comma quarto, cod. proc. penumero , delle dichiarazioni predibattimentali rese dal teste effettuata, sul presupposto di pressioni volte ad inquinare la genuinità delle stesse, senza procedere all’esame cui il testimone non si sottragga. In precedenza la Corte ha affermato la possibilità di acquisizione delle dichiarazioni rese al P.M. laddove il teste non si sia invece, a differenza della fattispecie di cui alla sentenza qui segnalata, e proprio per effetto delle intimidazioni ricevute, presentato al dibattimento Terza Sezione, numero 27582/10, CED 248052 Terza Sezione, numero 12463/12, CED 252246 . QUINTA SEZIONE UP 29 APRILE 2014, N. 38734/14 RICORRENTE M. GIUDIZIO. Mutamento del giudice – Rinnovazione delle prove dichiarative – Contestazioni – Utilizzabilità delle dichiarazioni rese anteriormente al mutamento – Sussistenza. Le prove dichiarative assunte prima del mutamento della composizione del collegio sono utilizzabili, ai fini delle contestazioni di cui agli artt. 500 e 503 cod. proc. penumero , nell’ambito dell’esame rinnovato a seguito di detto mutamento. Il principio, che risulta inedito, fa leva, tra l’altro, sulla analoga possibilità di utilizzazione, sempre ai fini contestativi, delle prove formate in altri procedimenti.