RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE UP 11 LUGLIO 2014, N. 37596/14 RICORRENTE M. REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO. Molestia o disturbo alle persone – Invio di messaggi sulla pagina pubblica di Facebook – Integrazione del reato – Sussistenza - Ragioni. Integra il reato di cui all’art. 660 cod. pen. l’invio di messaggi molesti inseriti sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa, dovendo detta piattaforma sociale, quale piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di accessi” e di visioni, essere considerato luogo aperto al pubblico. L’affermazione non ha precedenti. Va ricordato che, con riguardo al diverso veicolo” della posta elettronica, la Corte ha ripetutamente escluso, sempre con riferimento all’invio di messaggi molesti, l’integrazione del reato in questione Prima Sezione, n. 24670/12, CED 253339 Prima Sezione, n. 36779/11, CED 250807 Prima Sezione, n. 24510/10, CED 247558 . PRIMA SEZIONE CC 8 LUGLIO 2014, N. 36755/14 RICORRENTE P. COSA GIUDICATA. Circostanze di fatto raccolte in procedimento definito con sentenza irrevocabile di assoluzione – Valutazione in altro procedimento riguardante reato diverso da quello già giudicato – Possibilità – Sussistenza - Ragioni. È legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si siano conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusisi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Infatti l'inammissibilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico. L’affermazione ripropone il principio già affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 2110/96, CED 203765 cui hanno fatto seguito, tra le altre, Prima Sezione, n. 1495/99, CED 212271 Seconda Sezione, n. 45153/08, CED 242210 Quinta Sezione, n. 31633/08, CED 241351. TERZA SEZIONE UP 20 MAGGIO 2014, N. 30271/14 RICORRENTE P. PREVIDENZA. Omesso versamento di ritenute - Dolo generico – Prova. In tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, la prova del dolo generico può essere desunta anche dal comportamento del datore di lavoro che reiteratamente ometta, consapevole di esservi tenuto per avere trasmesso i modelli DM10 all’Istituto previdenziale , di provvedere al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. In generale, nel senso che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non richiede il dolo specifico bensì il dolo generico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute, e questo non viene meno per avere il datore di lavoro demandato a terzi, anche professionisti in materia, l'incarico di provvedere, atteso che obbligato al versamento è il titolare del rapporto di lavoro, sul quale ricade l'obbligo di vigilare che il terzo adempia l'obbligazione, Terza Sezione, n. 33141/02, CED 222252. Si è anche precisato, però, recentemente, che il dolo può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze Terza Sezione, n. 3663/14, CED 259097 . TERZA SEZIONE UP 13 MAGGIO 2014, N. 23911/14 RICORRENTE B. RIFIUTI. Gestione dei rifiuti – Abbandono di rifiuti da parte di terzi – Responsabilità del possessore o proprietario del fondo in quanto tale – Esclusione. I reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione hanno natura di reati che possono realizzarsi soltanto in forma commissiva” sicché gli stessi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza. Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato la mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo dell’ abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto con gli autori del fatto. Il principio affermato reitera quanto già espresso ripetutamente dalla Corte Terza Sezione, n. 44274/04, CED 230173 Terza Sezione, n. 21966/05, CED 231645 Terza Sezione, n. 2206/06, CED 233007 Terza Sezione, n. 2477/08, CED 238541 Terza Sezione, n. 49327/13, CED 257294 in motivazione la Corte ricorda che la responsabilità omissiva sancita nell’art. 40 cpv. cod. pen., trova sì fondamento nel principio solidaristico di cui agli articolo 2, 41 e 42 Cost., ma trova altresì un limite nel principio di legalità della pena di cui all’art. 25, comma secondo, Cost., sì che la stessa non può fondarsi su un dovere indeterminato o generico, ma presuppone necessariamente l’esistenza di obblighi giuridici specifici, nella specie mancanti, posti a tutela del bene penalmente protetto e diretti, quindi, ad impedire l’evento costitutivo del reato medesimo.