RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 8 LUGLIO 2014, N. 36755/14 RICORRENTE P. ESECUZIONE. Lamentata violazione del principio del ne bis in idem - Esclusione della stessa nel giudizio di cognizione - Riesame della questione in sede esecutiva – Preclusione. Il disposto di cui all'articolo 669 cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione Il principio risulta già affermato, negli stessi termini, da Prima Sezione, n. 43708/08, CED 241567. In motivazione la Corte ha evidenziato che tale principio non contrasta neppure con l’articolo 4 § 1 del protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in realtà enunciante il principio del ne bis in idem negli stessi termini di cui, né più né meno, all’articolo 649 cod. proc. pen e senza specificazioni ulteriori attinenti alla preclusione o meno della questione, già decisa in sede di cognizione, in ambito esecutivo. TERZA SEZIONE UP 15 LUGLIO 2014, N. 37335/14 RICORRENTE B. REATI TRIBUTARI. Accertamento induttivo – Utilizzabilità ai fini penali – Legittimità – Condizioni. In tema di reati tributari, l’accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può rappresentare un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge a condizione, però, che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti, comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde. Il principio è stato più volte affermato dalla Corte si vedano, tra le altre, Terza Sezione, n. 1904/00, CED 215694 Terza Sezione, n. 24811/11, CED 250647 Terza Sezione, n. 48813/12, inedita . Si è, in altre parole, evidenziato anche essere indispensabile, ai fini dell’utilizzabilità dell’accertamento, che il giudice non arresti il proprio esame alla constatazione dell'esistenza di detto accertamento e ad un apodittico richiamo di uno dei singoli dati posti a fondamento del medesimo, ma proceda ad una specifica valutazione di tutti gli estremi tenuti in considerazione dall'ufficio finanziario e di ogni altro eventuale indizio acquisito, ripercorrendo in modo chiaro e puntuale, anche se sintetico, l'apprezzamento di ognuno di essi ad esprimere successivamente una valutazione globale di questi ultimi e rendendo inoltre chiari i passaggi della motivazione da lui adottata, per consentire di verificare la esistenza effettiva e la sua coerenza logica così, Terza Sezione, n. 11223/95, CED 203217 . QUARTA SEZIONE CC 29 APRILE 2014, N. 36297/14 RICORRENTE D. ED ALTRI IMPUGNAZIONI. Provvedimento abnorme – Intervenuta scadenza dei termini di impugnazione – Impugnazione di altro provvedimento a quello collegato – Ammissibilità – Esclusione. E’inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un provvedimento qualificato come abnorme per il solo fatto di essere collegato ad altro effettivamente abnorme ma per il quale non sia più possibile proporre impugnazione in quanto scaduti i relativi termini. Fattispecie nella quale, rilevata in dibattimento la nullità dell’avviso ex articolo 415 bis per uno solo degli imputati a giudizio ed ordinata in dibattimento la trasmissione degli atti al P.M. per tutti, era stata impugnata unicamente l’ordinanza con cui, successivamente, restituiti gli atti dal P.M., era stata disposta la prosecuzione del dibattimento . L’affermazione, inedita, consegue al principio, costantemente enunciato dalla Corte, secondo cui, anche per i provvedimenti abnormi, valgono i termini per l’impugnazione di cui all’articolo 585 cod. proc. pen. posto che l’abnormità del provvedimento deve essere denunciata con gli stessi mezzi e forme e nei medesimi termini perentori stabiliti per far valere qualsiasi altro vizio o nullità secondo le norme che disciplinano l’impugnazione ordinaria in tal senso, da ultimo, Quinta Sezione, n. 45951/05, CED 233223 Prima Sezione, n. 3305/05, CED 230747 . SECONDA SEZIONE CC 20 MAGGIO 2014, N. 36150/14 RICORRENTE A. DIFENSORE. Difensore di fiducia – Nomina per facta concludentia – Ammissibilità. E’ valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’articolo 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci da cui la nomina possa desumersi per facta concludentia. Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto ammissibile, annullando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello determinatasi in senso opposto, l’impugnazione effettuata da difensore che, pur privo di nomina formale, già assisteva l’imputato in altri processi e nei cui confronti la nomina è poi formalmente intervenuta venti giorni dopo la presentazione dell’atto di appello . Il principio affermato reitera quanto già espresso in generale ripetutamente dalla Corte tra le altre, Sesta Sezione, n. 16114/12, CED 252575 Seconda Sezione, n. 15740/11, CED 249938 . Va tuttavia segnalato che altre pronunce hanno, diversamente, affermato che la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza delle forme e modalità richieste dall'articolo 96, commi secondo e terzo, cod. proc. pen tra le altre, Prima Sezione, n. 35127/11 Prima Sezione, n. 11268/07, CED 236162 . TERZA SEZIONE UP 30 APRILE 2014, N. 27067/14 RICORRENTE R. ATTI PROCESSUALI. Imputato alloglotta - Assistenza dell’interprete – Modifica ad opera del d. lgs. n. 32 del 2014 – Applicabilità agli atti compiuti precedentemente all’entrata in vigore della modifica – Esclusione. Il diritto all’assistenza dell’interprete, nei casi e nei termini previsti dal nuovo” articolo 104, comma quarto bis, e del nuovo articolo 143, comma primo, cod. proc. pen., è configurabile solo a decorrere dalla data di entrata in vigore, del 2 aprile 2014, del d.l.gs. n. 32 del 2014 e, quindi, solo in relazione agli atti ed alle attività che è possibile compiere da tale momento temporale in poi. La pronuncia, che afferma il principio per la prima volta, fonda, in motivazione, l’assunto sul presupposto che, non contenendo il d. lgs. n. 32 del 2014, che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE , alcuna norma transitoria, deve osservarsi il generale principio tempus regit actum” che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell’osservanza delle leggi all’epoca vigenti.