RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE UP 10 GIUGNO 2014, N. 26023/14 RICORRENTE M. IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione inammissibile – Remissione di querela accettata – Estinzione del reato – Rilevabilità - Limiti. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. L’affermazione ricalca esattamente, sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 24246/04, CED 227681, il principio già affermato da Seconda Sezione, n. 18680/10, CED 247088. SESTA SEZIONE UP 9 MAGGIO 2014, N. 22353/14 RICORRENTE M. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE . Tutore dell’interdetto – Appropriazione di somme – Peculato – Configurabilità – ragioni. Integra il delitto di peculato, e non di appropriazione indebita, la condotta del tutore di un interdetto che si appropri di somme di denaro affidategli nell’interesse dello stesso, essendo il ruolo del tutore, disciplinato da norme di diritto pubblico, contrassegnato dall’esercizio di poteri certificativi ed autoritativi, di talché egli deve intendersi investito di una pubblica funzione. La pronuncia, facendo leva anche sulla evoluzione dell’ordinamento verso una concezione oggettiva della funzione pubblica e del relativo esercente cfr. Sez. Un., n. 32009/06, CED 234214 e sugli indici normativi ricavabili dagli artt. 362 e ss. cod. civ., appare sposare il più recente orientamento della Corte che ha assegnato al tutore una potestà di certificazione, significativamente svolta nell’ambito di un procedimento a carattere giurisdizionale che svela per la stessa sua struttura la natura pubblicistica degli interessi coinvolti Sesta Sezione, n. 27570/07, CED 237604 , così discostandosi dal più remoto indirizzo che aveva invece fatto riferimento alla tutela di interessi prettamente privatistici cfr. Seconda Sezione, n. 5878/74, CED 127872 . TERZA SEZIONE UP 15 APRILE 2014, N. 24323/14 RICORRENTE N. CONFISCA. Rifiuti – Trasporto non autorizzato - Estinzione del reato per oblazione – Confisca. L’estinzione per oblazione del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti di cui all’art. 256, comma primo, lett. a , del d.lgs. n. 152 del 2006 preclude l’applicabilità della confisca nella specie, del mezzo di trasporto , essendo quest’ultima prevista dall’art. 259, comma secondo, del d. lgs. cit. solo nel caso di pronuncia di condanna. La pronuncia richiama la regola generale” della non compatibilità tra estinzione del reato e confisca precisando come, nella specie, una tale regola non sia derogata dal legislatore. Si veda anche, nel senso che in caso di proscioglimento per estinzione dal reato di traffico illecito di rifiuti non può essere disposta la confisca del mezzo di trasporto, in quanto tale ipotesi non rientra nei casi di confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, cod. pen., Terza Sezione, n. 23081/08, CED 240544. TERZA SEZIONE UP 9 APRILE 2014, N. 24319/14 RICORRENTE L. REATI TRIBUTARI . Accertamento - Ricorso alle presunzioni tributarie - Possibilità – Limiti. E’ legittimo, ai fini dell’accertamento dei reati tributari, il ricorso alla presunzione - intesa come particolare disciplina probatoria che consente, per la ricostruzione di un maggior reddito, di ritenere esistenti determinati fatti in via induttiva – rappresentata dall’ accertamento cosiddetto induttivo espressamente facoltizzato dall'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in presenza di determinate violazioni di obblighi tributari, anche se, dovendo essere oggetto di autonoma considerazione critica da parte del giudice penale, la stessa non può essa svolgere nel processo penale quella stessa funzione cogente del convincimento del giudicante che, invece, riveste nella valutazione del giudice tributario. L’affermazione ribadisce quanto già espresso da Terza Sezione,n. 1576/95, CED 202479. Si veda anche, nel medesimo senso, Terza Sezione, n. 299/96 CED 203693, secondo cui, in materia di accertamento per i reati fiscali il sistema induttivo può essere legittimamente utilizzato anche nel procedimento penale ove sia sorretto da adeguata motivazione. Nel senso, poi, che ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute, tra le altre, Terza Sezione, n. 5786/08, CED 238825 Terza Sezione, n. 1904/2000, CED 215694.