RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 18 APRILE 2014, N. 21000/14 RICORRENTE P. ATTI. Elezione di domicilio presso il Difensore – Notificazione compiuta in domicilio diverso ma corrispondente comunque a luogo di svolgimento dell’attività professionale – Nullità - Esclusione. In caso di elezione di domicilio presso il Difensore, non è nulla la notificazione eseguita presso lo stesso benché in domicilio differente da quello indicato ma comunque corrispondente al luogo di svolgimento dell’attività professionale posto che l’elemento qualificante l’elezione è l’individuazione della persona. Già in precedenza, in tal senso, Prima Sezione, numero 4605/10, CED 246316 e Sesta Sezione, numero 49498/09, CED 245649 atteso che, appunto, ciò che rileva è il vincolo fiduciario tra il cliente e l'avvocato e non il dato topografico della sede di uno degli studi professionali di quest'ultimo. QUINTA SEZIONE UP 01 APRILE 2014, N. 21293/14 RICORRENTE L. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Furto in abitazione – Nesso finalistico tra ingresso e impossessamento – Necessità - Sussistenza. Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione art. 624 bis cod. penumero è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 bis cod. penumero , novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge numero 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dalla previgente normativa. La pronuncia ribadisce il principio in tal senso già affermato dal precedente arresto di Quinta Sezione, numero 14868/10, CED 246886 sottolineando che la dizione mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora”, propria del testo del nuovo art. 624 bis cod. penumero , esprime una strumentalità dell’introduzione nell’edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, non diversa da quella precedentemente espressa con le parole per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio” di cui al precedente testo dell’art. 624 cod. penumero . QUINTA SEZIONE CC 01 APRILE 2014, N. 20744/14 RICORRENTE P.G. IN PROC. C. IMPUGNAZIONI. Sentenza di applicazione della pena – Declaratoria di falsità ex art. 537 cod. proc. penumero – Omissione – Possibilità per la Corte di Cassazione di disporre direttamente la dichiarazione omessa - Sussistenza. Va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia omesso illegittimamente di dichiarare la falsità di un documento ben potendo la Corte di Cassazione adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. penumero La pronuncia si pone in linea con la recente decisione della Quinta Sezione, numero 45861/12, CED 254989, secondo cui, infatti, la declaratoria in oggetto non comporta alcuna valutazione di merito ed è effetto inevitabile della sentenza di condanna cui è equiparata quella di applicazione della pena. Tale indirizzo è tuttavia contrastato da quelle pronunce che escludono che la Corte possa procedere ad annullare senza rinvio la sentenza poiché, al contrario, il provvedimento di dichiarazione di falsità richiederebbe una specifica motivazione implicante valutazioni di merito in tal senso, Seconda Sezione, numero 31953/13, CED 256844 Quinta Sezione, numero 17283/09, CED 243593 . La sentenza qui segnalata evidenzia che proprio l’automaticità della statuizione, tale da consentirne l’adozione anche in sede di patteggiamento, esclude che sussistano profili valutativi di merito ostativi alla declaratoria direttamente da parte della Corte. TERZA SEZIONE UP 18 MARZO 2014, N. 20261/14 RICORRENTE L. PROCEDIMENTI SPECIALI. Decreto penale di condanna – Opposizione – Nullità del decreto – Irrilevanza – Ragioni. Il decreto penale di condanna perde, una volta fatto oggetto di opposizione, la sua natura di condanna anticipata e l’unico effetto che produce è quello di introdurre un giudizio immediato, abbreviato o di patteggiamento del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma terzo, cod. proc. penumero , è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento dopo la verifica della ritualità di instaurazione del giudizio ne consegue che è irrilevante la questione di nullità del decreto derivante da erronea indicazione, nel dispositivo del decreto poi opposto, del nome dell’imputato. Il principio qui affermato è implicitamente fatto proprio anche dalle pronunce con le quali si è ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di quest'ultimo ed ordini la trasmissione degli atti al P.M. tra le altre, Prima Sezione, numero 22710/2012, CED 256538 Sesta Sezione, numero 48452/08, CED 242142 .