RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CC 5 MARZO 2014, N. 13088/14 RICORRENTE B. ED ALTRO REATI CONTRO LA FAMIGLIA. Pratiche persecutorie ai danni del lavoratore dipendente – Reato di maltrattamenti – Presupposti - Fattispecie. Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione c.d. mobbing possono integrare il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., anche nel testo modificato dalla l. n. 172 del 2012 esclusivamente se inquadrate in un rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente capace di assume natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. Nella specie, la Corte ha escluso il reato di maltrattamenti a fronte dell’accertata esistenza di una realtà aziendale di non ridotte dimensioni, caratterizzata da uno stabilimento di notevole entità e dalla non contestata presenza di circa cinquanta dipendenti, anche sindacalizzati . La pronuncia si inserisce nell’alveo interpretativo ormai stabilizzato per effetto, tra le altre, delle pronunce di cui alla Sesta Sezione, n. 28603/13, CED 255976 Sesta Sezione, n. 16094/12, CED 252609, e Sesta Sezione, n. 12517/12, CED 252607. TERZA SEZIONE UP 25 FEBBRAIO 2014, N. 13019/14 RICORRENTE A. REATI TRIBUTARI. Omesso versamento di Iva - Assoluta impossibilità di adempiere – Presupposti. In tema di reati tributari nella specie omesso versamento di Iva ex art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000 , pur non essendo in astratto escluso che siano possibili casi nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria per intervenuta crisi di liquidità, è tuttavia necessario che siano assolti gli oneri di allegazione che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto tra cui, non ultimo, il ricorso al credito bancario . La pronuncia consolida l’analogo orientamento espresso da Terza Sezione, n. 5467/14, inedita. QUINTA SEZIONE UP 7 FEBBRAIO 2014, N. 14054/14 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA PERSONA. Reato di minaccia – Minaccia condizionata – Illiceità – Presupposti. La minaccia condizionata è sempre punibile, tranne che con essa l'autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe. Nei medesimi termini si sono espresse Quinta Sezione, n. 29390/07, CED 237436, Quinta Sezione, n. 8131/07, CED 236543, e Quinta Sezione, n. 3186/97, CED 207811. TERZA SEZIONE UP 22 GENNAIO 2014, N. 13966/14 RICORRENTE B. BENI ARTISTICI. Contraffazione di opere d’arte – Configurabilità – Dichiarazione di autenticità – Necessità – Esclusione. In tema di contraffazione di opere d'arte, per la configurabilità del reato di cui all’art. 178, comma primo, lett. b del d. lgs. n. 42 del 2004, non è necessario che l'opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, ai sensi dell'art. 179 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. La pronuncia ribadisce quanto già affermato, nei medesimi termini, dalla Corte in particolare con la decisione della Sesta Sezione, n. 39474/08, CED 242126. TERZA SEZIONE UP 22 GENNAIO 2014, N. 13966/14 RICORRENTE B. BENI ARTISTICI. Contraffazione di opere d’arte – Specialità del reato rispetto al reato di truffa – Esclusione – Concorso dei reati - Sussistenza. Il reato di cui all’art. 178, comma primo, lett. b del d. lgs. N. 42 del 2004 concorre con il reato di truffa essendo punita la condotta di chi, senza essere concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, e introduce a tal fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari di opere od oggetti indicati nella norma, a prescindere dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il principio appare inedito.