RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 10 DICEMBRE 2013, N. 5845/14 RICORRENTE P. ED ALTRO GIUDIZIO. Imputato – Rinvio per legittimo impedimento – Tempestività della comunicazione – Necessità. L’imputato che chieda rinvio del dibattimento per impedimento nella specie per contestuale impegno in un altro processo ha l’onere di una tempestiva comunicazione dell’istanza posto che anche in tal caso, alla pari di quanto espressamente previsto per il difensore, si deve da un lato consentire al giudice cui è chiesto il rinvio di effettuare gli accertamenti eventualmente necessari, e dall’altro rendere possibile che l’eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie, ad esempio anticipando o posticipando l’udienza, effettuando l’utile contro citazione dei testi, o fissando altro processo in quel ruolo di udienza. La pronuncia, che rinviene un precedente conforme, sia pure con riguardo all’impedimento rappresentato dallo stato di detenzione, in Quarta Sezione, numero 36916/05, CED 232231, si discosta però dal prevalente indirizzo che, fondandosi sulla mancanza di una espressa menzione del requisito della tempestività, contemplato dall’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. penumero unicamente con riguardo al difensore, ha escluso che l’impedimento dell’imputato debba essere tempestivamente comunicato Sesta Sezione, numero 13619/03, CED 224143 Sesta Sezione, numero 44421/08, CED 241605 Sezioni Unite, numero 37483/06, CED 234600 la Corte pone in rilievo, a fondamento della diversa soluzione, come la stessa sia imposta dai principi costituzionali della ragionevole durata dei processi e dell’efficienza della giurisdizione che non tollerano la perdita ingiustificata di utili trattazioni di processi nei ruoli di udienza già fissati posto che, a diversamente ritenere, l’ufficio giudiziario, le altre parti, i testimoni, i periti ed i consulenti rischierebbero di divenire sostanzialmente ostaggi” dell’imputato. SECONDA SEZIONE CC 28 GENNAIO 2014, N. 5650/14 RICORRENTE P. PROVE. Sequestro probatorio - Valenza probatoria – Esclusione. La mancata indicazione, nel decreto di convalida del sequestro di p.g., della durata del sequestro stesso non incide sulla sua validità, non rinvenendosi nel codice di rito, con riguardo al sequestro probatorio, disposizioni analoghe a quelle di cui all’art. 292, comma 2, lett. d , cod. proc. penumero con riferimento alle misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie, potendo, semmai, l’eccessiva e ingiustificata durata del sequestro abilitare l’interessato alla richiesta di revoca della misura nel presupposto della illegittimità del suo ulteriore mantenimento nel tempo. L’affermazione è, in tali esatti termini, inedita. In precedenza, nel senso che il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, quale strumento finalizzato alla ricerca della prova, deve essere comunque limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è stato disposto, Quarta Sezione, numero 3306/13, CED 255077. QUINTA SEZIONE UP 30 OTTOBRE 2013, N. 4031/14 RICORRENTE D. AZIONE PENALE. Querela – Produzione nel corso del giudizio – Possibilità. In materia di atti relativi alla condizione di procedibilità dell’azione penale, nella ipotesi in cui nel fascicolo del dibattimento non sia stata inserita la querela, la stessa può essere prodotta o acquisita d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado od anche in quello d’appello ove soltanto in quest’ultima sede sorga la relativa questione posto che la disposizione di cui all’art. 431 cod. proc. penumero , che annovera tra gli atti che devono comporre il fascicolo per il dibattimento quelli relativi alla procedibilità dell’azione penale, è una disposizione di carattere funzionale ed ordinatorio, per cui deve escludersi l’esistenza di un rigido limite temporale alla facoltà di produzione documentale di tali atti. In precedenza, nel medesimo senso, Quinta Sezione, numero 31220/13, Fragale e altro, CED 256088 e Quinta Sezione, numero 16400/05, CED 232240. QUINTA SEZIONE UP 16 APRILE 2013, N. 41316/13 RICORRENTE T. IMPUGNAZIONI. Estinzione del reato per remissione di querela - Applicabilità dell’art. 578 cod. proc. penumero – Esclusione - Ragioni. In caso di estinzione del reato il dovere del giudice di decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili non può trovare applicazione in ipotesi di estinzione determinata dalla remissione di querela posto che la ratio dell’art. 578 cod. proc. penumero è quella di evitare che le sole cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado. La pronuncia reitera il principio, la cui affermazione è del resto imposta anche dal contenuto letterale dell’art. 578 cod. proc. penumero , già enunciato da Quarta Sezione, numero 12807/07, CED 236197.