RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE UP 8 GENNAIO 2014, N. 3713/14 RICORRENTE C. COMPETIZIONI SPORTIVE. Divieto di accesso e obbligo di presentazione – Violazione – Presupposto – Svolgimento effettivo della competizione. In tema di competizioni sportive, la disposizione dell’articolo 6 della l. n. 401 del 1989 si riferisce al divieto di accedere a luoghi in cui effettivamente si svolgano manifestazioni sportive specificamente indicate nonché a quelli, sempre specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a dette manifestazioni che, pertanto, devono avere realmente luogo analogamente anche l’obbligo di comparizione di cui al comma secondo è riferito al corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto evidenziandosi, anche in questo caso, una evidente correlazione con l’effettivo svolgimento della manifestazione. Ne consegue che il mancato svolgimento dell’incontro sportivo implica la non configurabilità del reato di violazione del divieto di parteciparvi e dell’obbligo di presentarsi presso l’autorità di polizia nei tempi e modi indicati nei provvedimenti del Questore e riferiti alle fasi di effettivo svolgimento delle competizioni indicate. Nella specie, relativa a partecipazione dell’imputato ad un corteo di tifosi finalizzato a manifestare per avvenimenti intervenuti in conseguenza della sospensione di un incontro di calcio, è stato escluso, in applicazione dei principi suddetti, il reato di cui all’articolo 6, commi primo e sesto, della l. n. 401 del 1989 . Inedito il principio nei termini affermati dalla pronuncia, va ricordato che per manifestazioni sportive devono intendersi le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano, sicché si è ritenuto esulare da tale nozione l'evento di festeggiamento indetto per commemorare la fondazione di una società calcistica Terza Sezione, n. 44431/11 QUINTA SEZIONE CC 26 NOVEMBRE 2013, N. 3553/14 RICORRENTE V. REATO. Cause di estinzione – Sospensione condizionale della pena - Estensione agli effetti penali – Esclusione – Conseguenze. L’estinzione del reato in conseguenza della sospensione condizionale della pena non si estende agli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti, sicché di essa deve tenersi conto ai fini della recidiva, ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena e, dunque, anche agli effetti previsti dal comma 2 dell’articolo 165 cod. pen In precedenza, nel senso che, appunto, l’ estinzione del reato a norma dell'articolo 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, Terza Sezione, n. 43835/08, CED 241685 nel senso poi che della condanna deve tenersi conto ai fini della recidiva anche in caso di sospensione condizionale della pena proprio perché quest’ultima estingue solo il reato e non anche gli effetti penali della condanna, Quarta Sezione, n. 45351/10, CED 249069. La pronuncia qui segnalata ha fatto pertanto applicazione del principio anche con riguardo alla necessaria subordinazione del beneficio all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 165 cod. pen. nel caso di persona che abbia usufruito di precedente sospensione. SECONDA SEZIONE UP 17 DICEMBRE 2013, N. 1845/14 RICORRENTE C. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Ricettazione – Fatto di particolare tenuità - Natura - Reato autonomo – Esclusione - Circostanza attenuante – Sussistenza. L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'articolo 648, comma secondo, cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex articolo 69 cod. pen. La pronuncia reitera il principio già formulato espressamente dalla risalente Seconda Sezione, n. 3044/89, CED 180637, e implicitamente presupposto da altre, più recenti, pronunce Sez. Un., n. 9567/95, CED 202004 e Sez. Un., n. 7090/92, CED 191160 . PRIMA SEZIONE CC 20 NOVEMBRE 2013, N. 47889/13 RICORRENTE C. PROVE. Autocertificazione – Valenza probatoria – Esclusione. La autocertificazione è mezzo non consentito in sede processuale ai fini della dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli alla parte privata dichiarante. La pronuncia appare in linea con quanto già espresso, tra le altre, da Sesta Sezione, n. 18996/06, CED 234618, con riguardo ad autocertificazione volta ad attestare, al fine di richiedere il rinvio del processo, un contestuale impegno professionale del difensore, e Seconda Sezione, n. 24575/01, CED 219640, con riguardo ad autocertificazione volta a dimostrare, in contrasto con l’attestazione resa dall’ufficiale giudiziario, l’insussistenza della situazione di convivenza del consegnatario della notifica con il destinatario della stessa.