RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE UP 28 MAGGIO 2013, N. 37743/13 RICORRENTE C. CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida in stato di ebbrezza – Circostanza aggravante ex articolo 186, comma secondo bis, C.d.S. – Integrazione – Requisiti - Coinvolgimento in incidente –Esclusione. Il mero coinvolgimento in un incidente stradale di soggetto che si trovi alla guida di veicolo in stato di ebbrezza non integra da solo la circostanza aggravante di cui all’articolo 186, comma secondo bis, C.d.S., richiedendo, tale norma, che il soggetto abbia provocato” un sinistro e, quindi, che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro. L’affermazione non ha precedenti. L’articolo 186, comma secondo bis, C.d.S., come sostituito dall’articolo 33 della l. numero 120 del 2010, prevede che le sanzioni del comma 2 del medesimo articolo e del comma 3 dell’articolo 186 bis siano raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. TERZA SEZIONE UP 27 GIUGNO 2013, N. 37555/13 RICORRENTE F. PROVE. Testimoni a discarico – Omessa citazione - Conseguenze. Incombe sulla parte richiedente l’onere di attivarsi per la citazione dei propri testi ammessi dimostrando, in caso di mancata comparizione, di avere provveduto in tal senso infatti la mancata citazione dei testimoni determinerebbe la paralisi del processo, non essendo previsto da alcuna norma che, alle inadempienze delle parti, si debba supplire dall’ufficio. Fattispecie di dichiarata decadenza dalla prova per mancata citazione dei testi ad udienza fissata per l’assunzione delle prove a cinque anni dall’inizio del dibattimento . La pronuncia qui segnalata parrebbe inserirsi nell’indirizzo secondo cui è appunto onere della difesa provvedere alla citazione dei propri testimoni Terza Sezione, numero 28136/12, CED 253652 . Di contro, si è però affermato che ove la parte non provveda alla citazione del testimone, il giudice non può - per ciò soltanto - revocare la prova ammessa, a meno che essa non risulti superflua secondo quanto prevede il quarto comma dell'articolo 495 cod. proc. penumero giacché l'omessa citazione del testimone non ha alcuna incidenza sui criteri di ammissione della prova Terza Sezione, numero 45450/08, CED 241684 Quinta Sezione, numero 30889/2005, CED 232215 Quinta Sezione, numero 5603/2000, CED 216112 ancor più compiutamente, si è precisato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'assenza dei testi della difesa, ne revochi l'ammissione, in assenza di un contraddittorio con le parti e senza giustificarne la superfluità ai sensi dell'articolo 495, comma quarto, cod. proc. penumero , considerato che l'omessa citazione del testimone non vincola la decisione sull'ammissibilità della prova, la quale segue alla valutazione di pertinenza e rilevanza della stessa ne deriva che, a seguito del decreto di autorizzazione, adottato ex articolo 468, comma secondo, cod. proc. penumero , la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi - e non un onere processuale dal cui inadempimento derivi la sanzione automatica della decadenza - e qualora non vi provveda, il giudice non può revocare la prova ammessa - a meno che non risulti superflua, ex articolo 495, comma quarto, cod. proc. penumero - ma deve autorizzare nuovamente la citazione dei testi per un'udienza successiva Quinta Sezione, numero 41340/06, CED 235772 . Nel senso, poi, che la mancata citazione del teste per l'udienza può essere valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, Terza Sezione, numero 2103/09, CED 242346. TERZA SEZIONE UP 27 MARZO 2013, N. 36910/13 RICORRENTE G. REATI TRIBUTARI. Reati ex artt. 3 e 4 del d. lgs. numero 74 del 2000 - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio – Irrilevanza penale - Presupposti. Le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio che, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. numero 74 del 2000 non danno luogo a fatti punibili a norma degli artt. 3 e 4 dello stesso decreto sono solo quelle che, pur essendo state eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, rispondono a metodi costanti di impostazione contabile”, dovendo la prova dell’esistenza di questi ultimi emergere con chiarezza dalla lettura dei bilanci e delle scritture contabili nella loro interezza e non invece essere considerata raggiunta sulla base di semplici rilievi a campione. L’oggetto dell’accertamento è, infatti, proprio la costanza” e non, semplicemente, la frequenza” dei metodi in questione, che sola può far ritenere non punibile la violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza. L’affermazione del principio è inedita. QUINTA SEZIONE UP 23 MAGGIO 2013, N. 35094/13 RICORRENTE B. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Possesso di segni distintivi contraffatti – Condotte di cui alla prima e seconda parte dell’articolo 497 ter, comma primo, numero 1, cod. penumero – Rispettivi presupposti - Individuazione. La previsione di cui all’articolo 497 ter, comma primo, numero 1, prima parte, cod. penumero , nel sanzionare la condotta di chi illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, presuppone l’attualità dell’impiego dei medesimi da parte di detti corpi, ciò che non è, invece, richiesto con riferimento alla ulteriore previsione, di cui alla seconda parte del medesimo numero 1, riguardante oggetti o documenti che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulano la funzione, ovvero sono idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di chi li dovesse illecitamente usare e sul potere connesso all’uso del segno. Fattispecie di paletta segnaletica, non più in uso, recante i segni del Ministero dei Trasporti e ricondotta nell’ambito della seconda parte del numero 1 della norma . Non constano precedenti sul punto.