RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CC 3 MAGGIO 2013, N. 25449/13 RICORRENTE F. MISURE CAUTELARI. Sequestro conservativo – Riesame – Revoca – Legittimazione della parte civile al ricorso per cassazione – Sussistenza. Sussiste la legittimazione della parte civile ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha revocato il sequestro conservativo, in quanto dal combinato disposto degli articoli 325, comma secondo, e 318 cod. proc. pen. deriva la legittimazione a proporre richiesta di riesame - avverso il provvedimento di sequestro conservativo - o ricorso diretto per cassazione di chiunque vi abbia interesse a ciò consegue, inoltre, che l’avviso della fissazione per la decisione sulla richiesta di riesame debba essere dato anche alla parte civile, dovendo il contraddittorio estendersi a tutte le parti del processo interessate alla misura in questione. In ordine alla questione della legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame in relazione alla misura del sequestro conservativo, si registrano, nella giurisprudenza della Corte, difformità interpretative accanto ad un primo indirizzo, cui aderisce anche la pronuncia qui segnalata, secondo cui, appunto, il combinato disposto degli artt. 325, comma secondo dedicato specificamente al ricorso per saltum , e 318, cod. proc. pen. sarebbe tale da condurre, sostanzialmente in via estensiva, ad affermare, appunto, la possibilità, per la parte civile, di impugnare per cassazione anche la decisione del riesame tra le altre, Quinta Sezione, n. 40404/12, CED 254552 Quinta Sezione, n. 37655/12, CED 254609 Quinta Sezione, n. 5021/03, CED 228071 Quarta Sezione, n. 2394/95, CED 202021 , ve n’è altro, di segno diverso, che fa leva sulla mancata indicazione, da parte dell’art. 325, comma secondo, cod. proc. pen., della parte civile tra i soggetti tassativamente menzionati come aventi titolo all’impugnazione per saltum sicché, non essendo consentito alla parte civile di proporre ricorso diretto per cassazione contro l'ordinanza dispositiva di un sequestro conservativo, neppure sarebbe impugnabile per cassazione il provvedimento del riesame Sesta Sezione, n. 5928/12, CED 252076 . Quanto al diritto della parte civile che ha richiesto ed ottenuto l'emissione del relativo provvedimento a ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame davanti al Tribunale, pena una nullità a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, pur logicamente collegato alla risoluzione della prima questione, non appaiono sussistere contrasti in ordine alla sua affermazione tra le altre, da ultimo, Sesta Sezione, n. 25610/08, CED 240366 . SESTA SEZIONE UP 2 MAGGIO 2013, N. 25446/13 RICORRENTE E. REATO. Concorso di persone – Reati ulteriormente commessi rispetto a quello programmato – Disciplina applicabile – Art. 110 cod. pen. La norma dell’art. 116 cod. pen. disciplina il solo caso in cui, a fronte di un accordo per la commissione di un reato, su iniziativa di altro concorrente, venga commesso un reato diverso da quello concordato e non anche l’ipotesi in cui, oltre al reato programmato, ne vengano commessi di ulteriori, essendo quest’ultima regolata, quindi, dalla ordinaria disciplina dell’art. 110 cod. pen. L’affermazione, laddove distingue tra evento diverso” ed evento ulteriore”, appare inedita. TERZA SEZIONE CC 20 MARZO 2013, N. 24539/13 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo – Reati paesaggistici – Edificazione di manufatto – Ultimazione - Periculum in mora – Sussistenza. Ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico integra il requisito dell’attualità del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, giacché il rischio di offesa al territorio e all’equilibrio ambientale a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio perdura in stretta connessione all’utilizzazione della costruzione ultimata. Nel senso della pronuncia segnalata, si vedano, tra le altre, Terza Sezione, n. 32247/03, CED 226158 Terza Sezione, n. 43880/04, CED 230184. Con riferimento, invece, ai reati edilizi, è costante l’affermazione secondo cui il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove però la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico , il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive da ultimo, Terza Sezione, n. 6599/12, CED 252016 Seconda Sezione, n. 17170/10, CED 246854 . QUINTA SEZIONE UP 15 MAGGIO 2013, N. 23812/13 RICORRENTE A. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – Applicabilità – Esclusione. La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. non è applicabile ai reati contro la fede pubblica nella specie, reato di spendita di monete falsificate . La pronuncia ribadisce l’orientamento già espresso, tra le altre, da Quinta Sezione, n. 49674/09, CED 245824, Quinta Sezione, n. 7276/84, CED 165591, e Quinta Sezione, n. 3251/86, CED 172531, giacché il danno patrimoniale non è previsto, neppure in via sussidiaria, nella fattispecie incriminatrice.