RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE CC 10 GENNAIO 2013, N. 18303/13 RICORRENTE O. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. Riserva di presentazione dell’istanza – Legittimazione del difensore – Esclusione. La riserva di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all’art. 109 del D.p.r. numero 115 del 2002 può essere formulata unicamente dal soggetto che intenda avvalersi del patrocinio stesso e non anche dal suo difensore. Nella specie, peraltro, la Corte ha ritenuto che la enunciazione della riserva di istanza da parte del Difensore alla presenza dell’interessato valesse a ricollegare alla volontà di quest’ultimo la presentazione della dichiarazione di riserva . La pronuncia fa leva sulla esclusiva utilizzazione, da parte dell’art. 109, e a differenza di altre disposizioni del testo Unico, del termine interessato” di per sé significativo della volontà di limitare la legittimazione al solo soggetto che intenda fruire del beneficio e non anche al suo Difensore. Nel senso che la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esclude la possibile applicabilità dell'art. 99 cod. proc. penumero , che estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, Terza Sezione, numero 2954/99, CED 215155 nel senso, inoltre, che è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che rigetta il reclamo avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposto dal difensore dell'interessato non munito di procura speciale conferita per atto notarile o ai sensi dell'art. 122 cod. proc. penumero , a nulla rilevando la circostanza che, trattandosi di difensore dell'imputato, egli sia stato investito di rituale nomina, non potendo quest'ultima valere a farlo diventare parte nella procedura di ammissione al gratuito patrocinio, Terza Sezione, numero 2401/2002, CED 223254. SESTA SEZIONE UP 15 FEBBRAIO 2013, N. 17941/13 RICORRENTE A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Millantato credito – Corruttibilità del funzionario pubblico – Rappresentazione – Necessità – Esclusione. Ai fini della configurabilità del delitto di millantato credito, di cui al comma secondo dell’art. 346 cod. pen,. non è necessario, a differenza di quanto previsto per la nuova fattispecie di cui all’art. 346 bis cod. penumero , che il pubblico funzionario, avvicinabile dal millantatore, debba essere descritto come corrotto o pronto a rendersi partecipe di una corruzione passiva in senso proprio, essendo, invece, sufficiente che ne sia preannunciata la disponibilità remunerabile a svolgere interventi presso altri pubblici funzionari. La pronuncia, inedita, costituisce un primo tassello dell’opera, non facile, intesa ad individuare le differenze strutturali tra il reato di millantato credito e quello, di recente conio, di influenze illecite introdotto dalla legge numero 190 del 2012. TERZA SEZIONE CC 21 NOVEMBRE 2012, N. 17701/13 RICORRENTE M. ED ALTRI IMPUTABILITA’. Sordomutismo – Stato necessariamente psicopatologico – Esclusione – Accertamento della capacità – Motivazione – Necessità. Pur non essendo il sordomutismo, in quanto tale, uno stato necessariamente psicopatologico, è necessario, tuttavia, che la capacità o l’incapacità dell’interessato formino oggetto di uno specifico accertamento, da compiersi caso per caso ed in relazione al quale deve essere fornita dal giudice una congrua motivazione. La pronuncia reitera l’orientamento già espresso dalla risalente sentenza della Sesta Sezione, numero 8817/96, CED 205911.