RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE UP 16 APRILE 2013, N. 18240/13 RICORRENTE A. TERMINI PROCESSUALI. Restituzione nel termine – Procedura de plano – Legittimità - Ragioni. Nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano”, mancando nell’articolo 175, comma quarto, cod. proc. pen., un espresso richiamo alle forme di cui all’articolo 127 cod. proc. pen., a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme La pronuncia reitera il principio già affermato, successivamente a Sezioni Unite, n. 14991/06, CED 233418, tre le altre, da Quinta Sezione, n. 13290/11, CED 249955 e da Prima Sezione, n. 19174/08, CED 240237. TERZA SEZIONE CC 20 NOVEMBRE 2012, N. 17713/13 RICORRENTE I. PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA. Decreto penale di condanna del solo imputato – Facoltà di impugnazione del civilmente obbligato – Esclusione. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria non è legittimata a proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna che concerna il solo imputato, difettando in tal caso la stessa di interesse ad agire, posto che in tanto il civilmente obbligato può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla pena pecuniaria inflitta all’imputato nel caso di insolvenza di quest’ultimo in quanto egli, a sua volta, sia stato, con il decreto penale, condannato al pagamento. Medesimo principio ha affermato la risalente pronuncia di Terza Sezione, n. 2119/99, CED 214314. Va ricordato che, a mente del comma secondo dell’articolo 460 cod. proc. pen., nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 cod. pen., il giudice dichiara la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria”. SESTA SEZIONE CC 11 APRILE 2013, N. 17138/13 RICORRENTE G. PROVE. Testimonianza indiretta – Divieto per ufficiali e agenti di p.g. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite – Deroghe - Individuazione. La testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria è sempre preclusa in riferimento al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 cod. proc. pen., mentre è invece ammessa quando concerne dichiarazioni che non sono tecnicamente ricevute” dall'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, in quanto non a lui dirette, ma percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione e, dunque, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità Fattispecie di dichiarazioni rese spontaneamente ai militari operanti nel corso dell’esecuzione di un fermo e, pertanto, nel contesto di un’attività di polizia giudiziaria non finalizzata all’assunzione di una prova dichiarativa . La pronuncia rispecchia orientamento consolidato della Corte già risultante, tra le altre, anche a seguito di Sezioni Unite, n. 36747/03, CED 225469, da Prima Sezione, n. 5965/09, CED 243347 Prima Sezione, n. 42226/05, CED 232399. PRIMA SEZIONE UP 21 MARZO 2013, N. 15944/13 RICORRENTE A. IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Preclusione a che venga rilevata una pena illegale – Esclusione - Ragioni. L’inammissibilità del ricorso non impedisce alla Corte di Cassazione di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata ove la stessa abbia provveduto ad irrogare una pena illegale atteso che il principio di legalità ex articolo 1 cod. pen. e la funzione della pena, come concepita dall’articolo 27 Cost., non appaiono conciliabili con la applicazione di una sanzione non prevista dall’ordinamento. Nel medesimo senso della pronuncia si veda Quinta Sezione, n. 24128/12, CED 253763. Già anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice di rito la Corte aveva affermato che anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame il giudice dell’impugnazione deve annullare o modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale in ordine alla sua quantità o specie Quinta Sezione n. 79/82, CED 156786 . PRIMA SEZIONE UP 21 MARZO 2013, N. 14375/13 RICORRENTE D. ARMI. Omessa custodia – Riferibilità anche alle munizioni - Esclusione. L'omessa custodia di munizioni non rientra nella previsione dell'articolo 20, comma primo, della legge n. 110 del 1975, in quanto la condotta punibile deve intendersi riferita solo all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni. Nel medesimo senso, in precedenza, Prima Sezione, n. 5112/05, CED 230960 ove si è specificato che il richiamo effettuato dall’articolo 20 alle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2”, non può intendersi come significativo della volontà di estendere il precetto anche alle munizioni posto che sia la rubrica dell’articolo 1 che la rubrica dell’articolo 2 contemplano anche le munizioni” , bensì del fine di specificare che l’obbligo di custodia con la dovuta diligenza si riferisce non a tutte le armi ma solo a quelle indicate negli artt. 1 e 2, ovvero ad armi da guerra e ad armi comuni da sparo. Di ciò sarebbe conferma anche il comma secondo dell'articolo 20 bis della stessa legge, dove viene specificato che la condotta punibile si riferisce all'omessa custodia non solo di armi ed esplosivi, ma anche di munizioni, da ciò desumendosi che il legislatore, laddove ha inteso, in materia di minori e di incapaci, tutelare in modo più marcato l'interesse della sicurezza pubblica, ha esteso l'obbligo di custodia con la dovuta diligenza anche alle munizioni, mentre nell'ipotesi prevista dall'articolo 20 ha limitato l'obbligo di custodia solo alle armi di cui agli artt. 1 e 2 legge citata e agli esplosivi.