RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE CC 23 NOVEMBRE 2012, N. 78/13 RICORRENTE S. CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO. Oblazione ex articolo 162 bis cod. pen. – Indebita ammissione - Revoca della stessa – Necessità – Intervenuto pagamento – Causa ostativa – Esclusione. L’ammissione all’oblazione di cui all’articolo 162 bis cod. pen. intervenuta al di fuori dei casi previsti dalla legge nella specie, per essere il reato relativo sanzionato con pena congiunta deve essere revocata non costituendo a quest’ultima ostacolo l’ormai intervenuto pagamento di quanto dovuto da parte dell’imputato, posto che l’erroneità dell’atto di ammissione non può costituire un vincolo estrinseco all’esercizio della funzione, ontologicamente propria dell’atto decisorio, afferente alla verifica in ordine alla legalità della sentenza estintiva. Non risultano specifici precedenti sul punto. TERZA SEZIONE CC 24 OTTOBRE 2012, N. 49477/12 RICORRENTE B. COSA GIUDICATA. Decreto penale non opposto – Confisca erroneamente disposta – Revocabilità – Esclusione. E’ irrevocabile la confisca, pur erroneamente disposta, contenuta nel decreto penale non opposto, stante l’ormai intervenuta formazione della cosa giudicata. Nel senso che le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile hanno efficacia di giudicato alla pari di quelle contenute nella sentenza, sicché l'eventuale confisca, quand'anche erroneamente disposta con detto decreto, non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che non abbiano proposto opposizione, già in precedenza, Terza Sezione, n. 7475/08, CED 239008 Prima Sezione, n. 3877/04, CED 227330. SESTA SEZIONE UP 27 SETTEMBRE 2012, N. 49239/12 RICORRENTE P.G. IN PROC. M. REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Favoreggiamento personale – Circostanza attenuante ex articolo 378, comma terzo, cod. pen. – Pena irrogata – Rilevanza – Esclusione – Pena edittale – Rilevanza – Sussistenza. Ai fini della configurabilità della ipotesi attenuata di favoreggiamento personale di cui all’articolo 378, comma terzo, cod. pen., non rileva la pena in concreto applicata o applicabile per il reato presupposto, bensì la pena edittalmente prevista per lo stesso. Non constano precedenti. La conclusione della Corte riposa sul dato letterale della previsione del comma terzo dell’articolo 378 cod. pen. riferita a delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa”. SESTA SEZIONE UP 11 DICEMBRE 2012, N. 48440/12 RICORRENTE P.G. IN PROC. M. REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Simulazione di reato – Falsa affermazione - Formalizzazione scritta – Necessità – Esclusione – Fattispecie. Nella simulazione di reato la falsa accusa può essere formulata in qualunque atto rivolto all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella sia tenuta a riferirne, essendo quindi sufficiente, a tal fine, anche una comunicazione telefonica, senza che necessiti una specifica formalizzazione scritta. La pronuncia riprende sul punto, senza peraltro richiedere particolari ulteriori condizioni, l’affermazione resa, in tempi risalenti, da Terza Sezione, n. 1452/65, CED 099729, ove si enunciava, infatti, che, non essendo la denuncia in cui si concreta la notitia criminis sottoposta a determinate formalità, è necessario che sia certa quanto alla provenienza ed alla destinazione, così potendosi includere tra i vari tipi e le molteplici forme con cui la denuncia avviene anche la comunicazione telefonica, specie se ripetuta e circostanziata in ordine alla persona del denunciante. Nel senso che la calunniosa incolpazione è esente da formalità, si veda anche Sezione Terza, n. 412/67, CED 104239.