RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CC 28 SETTEMBRE 2012, numero 40315/12 RICORRENTE S. ED ALTRO IMPUGNAZIONI. Spese – Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere – Ricorso per cassazione inammissibile della persona offesa – Condanna alla rifusione delle spese in favore dell’imputato - Esclusione. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa non comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità, giacché detta condanna è prevista unicamente con riguardo ai giudizi di impugnazione per i soli interessi civili. La pronuncia, richiamando l’art. 12 delle preleggi”, giunge alla conclusione qui segnalata facendo leva sulla specifica previsione di cui all’art. 592, comma quarto, cod. proc. pen., che circoscrive la previsione della condanna del soccombente esclusivamente nell’ambito dei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, mentre, anche a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 25695/08, CED 239701, il ricorso per cassazione della persona offesa avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare deve intendersi come proposto esclusivamente agli effetti penali. La pronuncia si pone pertanto consapevolmente in difformità rispetto alle sentenze di Sesta Sezione, n. 29274/10, CED 248256 e Sesta Sezione, n. 20369/09, Rv. 243677, secondo cui, invece, la statuizione di condanna alla rifusione, pur non espressamente prevista dal codice, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza di cui sono espressione non solo l'art. 541 cod. proc. pen., comma secondo, e art. 592 cod. proc. pen., comma quarto, ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., versandosi in giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente, nei confronti di un'altra. SECONDA SEZIONE CC 27 GIUGNO 2012, numero 39844/12 RICORRENTE B. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Fatti commessi a danno di congiunti – Affini in linea retta – Divorzio dei coniugi - Non applicabilità della causa di non punibilità – Esclusione. La causa di non punibilità prevista, nei delitti contro il patrimonio, dall’art. 649, comma primo, cod. pen., permane, per l’affine in linea retta, anche nel caso in cui la persona offesa genero o nuora cui inerisce l’affinità sia divorziata dal coniuge di collegamento e vi sia prole. La pronuncia, nel giungere alla suddetta conclusione, muove, da un lato, dalla considerazione che ai sensi dell’art. 78 cod. civ. il divorzio non incide sul rapporto di affinità che viene meno solo con la declaratoria di nullità, e, dall’altro, dal fatto che, sulla base della previsione, di carattere generale, dell’art. 307, comma quarto, cod. pen., l’affinità cessa di avere rilevanza allorché sia morto il coniuge ovvero il consanguineo che veicola il rapporto di affinità del colpevole con l’altro soggetto considerato nella fattispecie penale e non vi sia prole. Si veda, peraltro, nel senso che, appunto, il rapporto di affinità tra autore e vittima del reato che fonda la causa di non punibilità ovvero la procedibilità a querela di cui all'art. 649 cod. pen. non opera allorché sia morto il coniuge da cui l'affinità stessa deriva e non vi sia prole, Seconda Sezione, n. 19668/10, CED 247119. SECONDA SEZIONE CC 27 GIUGNO 2012, numero 39837/12 RICORRENTE C. DIFENSORE. Garanzie ex art. 103 cod. proc. pen. – Difensore indagato – Applicabilità – Esclusione – Limiti. Le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen., in quanto volte a tutelare non chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia difensore in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge e ciò essenzialmente in funzione di garanzia del diritto di difesa dell'imputato , non possono trovare applicazione qualora gli atti debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia egli stesso la persona sottoposta a indagine cionondimeno l'obbligo per l'autorità giudiziaria, che si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo a pena di nullità, permane, anche laddove il difensore sia sottoposto all’indagine, nel caso in cui lo studio legale risulti cointestato anche ad altro avvocato non coinvolto. L’assunto in ordine alla esclusione della garanzie è conforme a quanto già espresso da Seconda Sezione, n. 31177/06, CED 234858, Quinta Sezione, n. 35469/03 e Seconda Sezione, n. 6766/98, CED 211914 contra, però, Sesta Sezione, 3804/93, CED 193106 , mentre, con riguardo alla seconda parte della massima, si vedano, in conformità, Sesta Sezione, n. 21539/09, CED 243854, e Seconda Sezione, n. 6002/08, CED 239496. QUINTA SEZIONE CC 6 LUGLIO 2012, numero 39039/12 RICORRENTE A. GIUDICE. Rimessione del processo – Richiesta – Deposito a mezzo posta – Ammissibilità – Notifica alle parti a mezzo posta – Ammissibilità – Esclusione. Il deposito in cancelleria della richiesta di rimessione del processo può essere validamente effettuato anche a mezzo posta, sempre che la provenienza di detta richiesta sia certificata mediante autenticazione della firma. Non può, invece, ritenersi consentita la sostituzione della prescritta notifica della richiesta con l'invio di copia di essa alle altre parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., giacché la possibilità di avvalersi di tale norma la quale detta non una modalità di notificazione, ma un sistema sostitutivo di essa , è prevista esclusivamente per il difensore. La pronuncia ribadisce l’ orientamento già espresso, negli stessi esatti termini, da Prima Sezione, n. 2234/96, CED 204921.