RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE UP 18 NOVEMBRE 2011, numero 8555/12 RICORRENTE S. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Danneggiamento di dati informatici - Cancellazione di file non definitiva – Reato - Sussistenza. Il reato di danneggiamento di dati informatici deve ritenersi integrato anche dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer che siano rimediabili solo con un postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro. Fattispecie di intervenuta cancellazione, con azionamento del relativo comando, di alcuni file successivamente recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico . L’affermazione, inedita, muove dalla considerazione che il lemma cancella”, presente nel testo dell’art. 635 bis cod. pen., non va inteso nel suo significato semantico, ovvero di irrecuperabile elisione del dato, bensì in aderenza alla accezione informatica secondo cui l’operazione della cancellazione equivale a rimozione da un certo ambiente, di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nell’apposito cestino, o in via per così dire, stante la possibilità di recupero attraverso una complessa operazione definitiva mediante il successivo svuotamento del cestino stesso. TERZA SEZIONE UP 10 GENNAIO 2012, numero 7880/12 RICORRENTE F. REATI CONTRO IL PATRIMONIO . Ricettazione di prodotti contraffatti – Presupposto – Contraffazione ad opera di terzi - Fattispecie. E’ configurabile, in capo a soggetto che detenga per la vendita prodotti contraffatti nella specie supporti audiovisivi illecitamente riprodotti , il reato di ricettazione in tanto in quanto sussista la prova che detta contraffazione sia stata operata da soggetti terzi. In applicazione del principio, la Corte ha precisato che l’ampia disponibilità a prezzi contenuti di masterizzatori e di altri apparecchi di duplicazione non rende più sostenibile la presunzione che il venditore di supporti abusivi li abbia acquistati da un terzo e non invece lui stesso personalmente duplicati . Con tale pronuncia, conforme ad altra, resa, nella medesima udienza, sempre dalla Terza Sezione n. 7879/12 , viene evidentemente richiamata l’attenzione sul fatto che la mera circostanza di detenere per la vendita supporti illecitamente duplicati non significa per ciò solo, ed in assenza quindi di altri elementi che, precisa la Corte, non possono certo essere desunti dalla contumacia dell’imputato , che la contraffazione debba essere stata operata da altri con conseguente configurabilità, oltre al reato di cui all’art. 474 cod. pen., anche di quello ex art. 648 cod. pen. TERZA SEZIONE UP 10 GENNAIO 2012, numero 7878/12 RICORRENTE B. PREVENZIONE INFORTUNI. Contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni – Procedura di definizione ex D.Lgs. n. 758 del 1994 – Rapporti con l’oblazione ex art. 162 bis cod. pen. – Alternatività - Esclusione. In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene. La pronuncia reitera l’affermazione già contenuta nella pronuncia, sempre della Sezione Terza, n. 44369/07, CED 238454. TERZA SEZIONE UP 18 GENNAIO 2012, numero 7373/12 RICORRENTE B. GIUDIZIO. Esame testimoniale – Domande suggestive – Divieto – Riferibilità. Il divieto di formulare al testimone domande suggestive, pur espressamente previsto con riferimento alla sola parte che ha chiesto la citazione del teste, deve ritenersi applicabile a tutti i soggetti che intervengono nell’esame testimoniale, per tutti costoro operando, ex art. 499, comma secondo, cod. proc. pen., il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo anche dal giudice essere assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo. La pronuncia interviene con riguardo alla questione della possibilità o meno, per il giudice o per il presidente del collegio, di formulare al testimone domande suggestive, che tendano, cioè, a suggerire le risposte. Il comma secondo dell’art. 499 circoscrive l’ambito di tale divieto con riguardo alla parte che ha chiesto la citazione del testimone” e a quella che ha un interesse comune”, non venendo dunque menzionato, al riguardo, tra gli altri, il giudice questi deve però, in forza del comma sesto, intervenire anche d’ufficio durante l’esame per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni. A fronte di un tale assetto normativo, dunque, la giurisprudenza si era, sino a tempi recenti, costantemente orientata nel ritenere che il divieto di porre al testimone domande suggestive non operasse né per il giudice né per l'ausiliario di cui il giudice si avvalga nella conduzione dell'esame testimoniale del minorenne Terza Sezione, n. 9157/09, CED 246205 Terza Sezione, n. 27068/08, CED 240261 Terza Sezione, n. 4721/08, CED 238794 . Una prima breccia” in tale orientamento è stata aperta, tuttavia dalla pronuncia, sempre di Terza Sezione, n. 25712/11, CED 250615, con cui si è infatti affermato che il giudice che procede all'esame diretto del testimone minorenne non può formulare domande suggestive, giacché, diversamente, si arriverebbe all'assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono addirittura più necessarie. Con la sentenza qui segnalata la latitudine del divieto pare allargarsi anche all’ipotesi di testimone non minorenne a fronte, infatti, del motivo di impugnazione che censurava la ritenuta attendibilità di un testimone cui erano state rivolte, dall’ausiliario del giudice, in sede di incidente probatorio, domande suggestive,la Corte ha precisato che il disposto dell’art. 499 cod. proc. pen., complessivamente considerato, deve condurre a ritenere che il divieto operi per tutti i soggetti che partecipano al processo, a maggior ragione dovendo detta regola essere osservata allorché il giudice proceda all’esame diretto di un testimone minore ferma restando, va aggiunto, benché la motivazione non lo precisi, l’esenzione dal divieto della parte che non ha chiesto la citazione del testimone o che comunque non abbia un interesse comune a questa .